La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019. Il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 precisa, pertanto, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
Per poter accedere all’esonero parziale, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.
Fonte INPS.it
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