L’articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A partire dal 1° luglio, quindi, i termini hanno ripreso a decorrere in modo ordinario.
Con la circolare INPS 10 agosto 2021, n. 126 l’Istituto illustra gli effetti della disposizione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, erano stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
La circolare analizza alcune fattispecie che derivano dall’applicazione di queste disposizioni:
- prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;
- prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;
- prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020.
La circolare, inoltre, analizza gli effetti della sospensione della prescrizione sulle gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, Trattamenti di Fine Rapporto e Trattamenti di Fine Servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Fonte INPS.it
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