Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.
Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in smart working.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
Fonte INPS.it
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