L’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha istituito il contratto di rioccupazione.
Questa nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
L’esonero contributivo viene accordato per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare INPS 2 agosto 2021, n. 115, l’Istituto fornisce le prime indicazioni relative all’ambito di applicazione dell’esonero.
La procedura di richiesta dell’esonero, disponibile da settembre 2021, sarà illustrata con un successivo messaggio, insieme alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Fonte INPS.it
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