La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 289), per il completamento dei piani di recupero occupazionale in favore delle aree di crisi industriale complessa (art. 44, comma 11-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148), ha stanziato ulteriori risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
A questo proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la norma, semplificando in un’unica disposizione generale tutti gli interventi che si sono susseguiti nel tempo, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall’articolo 44 del d. lgs. 148/2015, e ha chiarito che, anche per il 2021, le regioni possono utilizzare le risorse residue dei precedenti finanziamenti.
Pertanto, sono prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria. A ogni singolo lavoratore, inoltre, può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga.
L’INPS, con il messaggio 13 luglio 2021, n. 2584, indica le ripartizioni delle risorse finanziarie tra le regioni e le istruzioni contabili per l’imputazione degli oneri ai conti già in uso.
Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) e il relativo pagamento da parte delle strutture territorialmente competenti, si rinvia a quanto indicato nella circolare INPS 31 ottobre 2017, n. 159, nella circolare INPS 1° agosto 2018, n. 90 e nel successivo messaggio 24 gennaio 2019, n. 322.
Fonte INPS.it
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