L’INPS, con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1921, fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”) e sul diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).
L’Istituto precisa che le disposizioni precedentemente illustrate nella circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106 (commi da 1 a 5, articolo 20, d.l. 4/2019) riguardano esclusivamente questa nuova tipologia di riscatto e non si estendono agli altri tipi di riscatto previsti dalla normativa vigente. Pertanto, solo la presentazione della domanda di riscatto cd. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021: il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità “agevolate” (comma 5-quater, art. 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184) è invece attivabile anche negli anni successivi al 2021.
Fonte INPS.it
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