La “Decontribuzione Sud” riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero, prorogato al 31 dicembre 2029, del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
Alla luce di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto con il messaggio 31 marzo 2021, n.1361 chiarisce e precisa le istruzioni impartite in precedenza.
Lo sgravio viene accordato ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l’agenzia di somministrazione ha sede in altra regione.
Dato che il godimento dello sgravio è scaduto, il recupero retroattivo va effettuato secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 22 ottobre, n. 122 e nella circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33.
Per il conguaglio c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.
Nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud, per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord, non è richiesta la restituzione dello sconto fruito. Questo vale per i conguagli effettuati fino alla data del 31 marzo 2021.
Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo quando il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’istituto inoltre ricorda, che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Fonte INPS.it
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