La legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.
La circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30 fornisce le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro (identificati sulla base delle matricole INPS) devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
La circolare chiarisce anche gli aspetti relativi agli effettivi fruitori del beneficio nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda o in caso di fusione (processi di unione/incorporazione) aziendale.
Vengono quindi esaminati in dettaglio la natura delle contribuzioni oggetto della agevolazione, la misura dell’esonero e le condizioni di spettanza dello stesso, precisando l’arco temporale consentito per la fruizione del beneficio, in considerazione della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.
Fonte INPS.it
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