La “Decontribuzione Sud” riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
Alla luce del decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 13 febbraio 2021, n. 876, il messaggio 19 febbraio 2021, n. 728 informa che sono sospesi gli effetti del precedente messaggio 11 gennaio 2021, n. 72, che ha fornito chiarimenti sui riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo e sul riconoscimento della decontribuzione anche per la tredicesima mensilità.
L’Istituto comunicherà, con un successivo messaggio, le decisioni che saranno assunte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), in seguito alla trattazione collegiale in camera di consiglio del 2 marzo 2021.
Fonte INPS.it
- Ammortizzatori sociali: a chi spetta la riduzione del contributo addizionale dal 1° gennaio 2025 - 3 Dicembre 2024
- Costituzione della rendita vitalizia per sanare le omissioni contributive: con il DDL Lavoro è senza limiti di tempo - 3 Dicembre 2024
- Agevolazioni contributive per il settore edile: quando spettano e come si applicano - 3 Dicembre 2024