Cosa accade alla scadenza di un contratto di apprendistato, come avviene la trasformazione in tempo indeterminato e quali sono le variazioni retributive.
Il contratto di apprendistato rappresenta uno dei principali strumenti per favorire l’ingresso stabile dei giovani nel mondo del lavoro, combinando formazione e attività lavorativa. Questo contratto, a tutti gli effetti, è a tempo indeterminato, sebbene preveda una fase formativa con durata prestabilita.
Terminato questo periodo, l’apprendista ha l’opportunità di vedere il proprio contratto trasformarsi in un contratto standard a tempo indeterminato. Da sottolineare, tuttavia, che il passaggio non è del tutto automatico e comporta una serie di verifiche e scelte da parte dell’azienda e del lavoratore.
In questo articolo, analizzeremo in dettaglio cosa avviene alla scadenza del periodo di apprendistato, quanto tempo è necessario affinché il contratto si trasformi in indeterminato e quali sono le differenze retributive che ne derivano.
Cosa succede dopo la scadenza del contratto di apprendistato?
Al termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, sia il datore di lavoro che l’apprendista si trovano di fronte a una decisione cruciale. Entrambe le parti possono scegliere se recedere dal contratto o proseguire il rapporto di lavoro.
Se non viene comunicato alcun recesso, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro deve esprimere la volontà di interrompere il rapporto lavorativo almeno con il preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento, altrimenti il rapporto continua automaticamente senza necessità di ulteriori formalità.
È importante sottolineare che la trasformazione automatica non comporta una nuova assunzione, ma semplicemente la prosecuzione del rapporto con un nuovo regime contrattuale.
Dopo quanto l’apprendistato passa a tempo indeterminato?
La trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato avviene al termine del periodo formativo specificato nel contratto. Questo periodo varia in base al tipo di apprendistato e al settore lavorativo, con durate che variano per le diverse tipologie di contratto di apprendistato:
- Apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale): età compresa tra 15 e 25 anni, con una durata da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 4 anni.
- Apprendistato di secondo livello (professionalizzante): età compresa tra 18 e 29 anni, con una durata fino a 3 o 5 anni, in base al CCNL. Ad esempio, nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Commercio, la durata massima dell’apprendistato è di 36 mesi, mentre nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Metalmeccanico, la durata massima è di 60 mesi;
- Apprendistato di terzo livello (di alta formazione e ricerca): età compresa tra 18 e 29 anni, con una durata da un minimo di 6 mesi fino a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche e dalle regioni e comunque non superiore ai 2 anni.
Non è possibile il passaggio immediato a tempo indeterminato durante la fase formativa, ma solo al suo termine. È quindi essenziale che il datore di lavoro notifichi tempestivamente l’eventuale intenzione di recesso, altrimenti la trasformazione sarà automatica e vincolante.
In ogni caso, se il datore di lavoro intende confermare il lavoratore, non è richiesta alcuna nuova sottoscrizione o modifica del contratto originario.
Quanto aumenta lo stipendio da apprendistato a indeterminato?
Uno degli aspetti che più interessano gli apprendisti riguarda l’eventuale aumento retributivo al passaggio da contratto di apprendistato a indeterminato.
Con la trasformazione del contratto, generalmente, si assiste a un incremento dello stipendio, determinato dalla cessazione delle agevolazioni previste per l’apprendistato e dal nuovo inquadramento contrattuale. Durante l’apprendistato, infatti, il lavoratore percepisce una retribuzione inferiore rispetto a quella dei colleghi inquadrati con un contratto indeterminato, anche a parità di mansioni, in quanto parte dello stipendio viene considerato come compenso per la formazione.
Una volta completato l’apprendistato, il lavoratore viene inquadrato al livello retributivo previsto dal contratto collettivo di riferimento, che generalmente comporta un aumento significativo. Tuttavia, l’entità di tale incremento varia in base al settore e al livello raggiunto al termine del percorso formativo.
Proroga apprendistato: come funziona?
Esistono circostanze particolari in cui l’apprendistato può essere prorogato. Durante la pandemia da Covid-19, ad esempio, il periodo di apprendistato è stato prorogato in misura equivalente alle ore di cassa integrazione fruite.
In caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria superiori a 30 giorni, il datore di lavoro può prorogare il contratto per garantire la continuità formativa.
La maternità e l’aspettativa non retribuita possono anch’esse determinare una proroga, spostando in avanti la scadenza del contratto di apprendistato per preservare l’integrità del percorso formativo.
L’azienda è tenuta a comunicare la volontà di proroga al Centro per l’impiego, garantendo così la validità del prolungamento e il passaggio del contratto alla forma di contratto subordinato a tempo indeterminato.
Fonte PMI.It
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