In via sperimentale, soltanto per il 2024, possono beneficiare dell’agevolazione anche le mamme con due figli il più piccolo dei quali non ha superato i 10 anni di età
La legge di bilancio 2024 ha esonerato le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, con tre figli o più, dal pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 1°gennaio 2024-31 dicembre 2026, nel limite massimo annuo di 3mila euro. Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, l’Inps detta le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’agevolazione fornendo anche numerosi esempi esemplificativi di ipotesi specifiche.
L’agevolazione riconosciuta dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023, prevede, in particolare, l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali dovuti per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.
Il successivo comma 181 estende la misura, in via sperimentale, per il 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero, precisa la circolare, è applicabile, oltre che ai contratti già attivi, anche per i rapporti di lavoro che saranno instaurati nel periodo di vigenza del beneficio.
Per usufruire del taglio contributivo, il figlio più piccolo non deve avere superato i 18 anni di età (o 10 anni in caso di due figli), la dispensa dal pagamento dei contributi, tuttavia, non decade in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Le soglie massime di esonero, precisa l’Inps, devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
Per quanto riguarda il periodo di applicazione, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, l’esonero prende il via da tale data, se invece il requisito si perfeziona in un momento successivo, l’agevolazione parte dal mese della nascita del terzo figlio.
Stessa ratio per la mamma di due figli,
Le lavoratrici che decidono di usufruire del beneficio possono informare il datore di lavoro della loro intenzione, comunicandogli anche il numero dei figli e i rispettivi codici fiscali.
In alternativa, la mamma può comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli tramite l’apposito applicativo web disponibile sul portale dell’Inps di cui l’ente renderà nota l’attivazione.
La circolare delinea, infine, le modalità di esposizione, da parte del datore di lavoro, dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
Fonte FiscoOggi.it
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