Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di CIGS possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR.
La Legge di Bilancio 2022 estende al 2023 e al 2024 le disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) come già per il 2020, 2021 e 2022.
La norma, dunque, dispone che le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, siano esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Gli esoneri sono riconosciuti per le annualità 2023 e 2024 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno.
L’INPS, con il messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779, fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi.
Fonte INPS.it
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