Con la Circolare n. 129 del 13 novembre 2020, che sostituisce la precedente Circolare n. 128 del 12 novembre 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili in merito alla sospensione dei versamenti contributivi in favore dei datori di lavoro privati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) e dell’art. 11 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis).
Per quanto attiene alla sospensione dei versamenti contributivi, l’Istituto rammenta che l’art. 13, comma 1, del Decreto Ristori, come specificato dall’art. 11 del Decreto Ristori bis, sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa. La sospensione non opera con riferimento ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. Con riguardo alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto già previsto dalla precedente Circolare n. 52/2020.
In ordine ai soggetti interessati alla sospensione contributiva, fermo restando che i dati identificativi di costoro saranno comunicati all’Istituto a cura dell’Agenzia delle Entrate per le necessarie verifiche, l’INPS procede a precisare quanto segue.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ristori, come integrato dall’art. 11 del Decreto Ristori bis, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori bis.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto Ristori bis, sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. “zone rosse” e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori bis.
Nello specifico, agli effetti della sospensione di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto Ristori bis, gli ambiti territoriali, come individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, sono i seguenti: “zona rossa”, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
Il testo precisa, inoltre, che l’eventuale variazione della collocazione delle Regioni e delle Province autonome – rispetto alle c.d. “zone gialle”, “arancione” e “rosse” – non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.
Quanto alle modalità di sospensione, l’Istituto chiarisce che ai destinatari, come sopra individuati, sarà attribuito il codice di autorizzazione “4X” che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Ristori e dell’art. 11 del Decreto Ristori bis, sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020.
In merito alla contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria, nel rinviare al Messaggio n. 23735/2007, la Circolare rammenta che la sospensione si applica anche alle quote di TFR, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Quanto alle modalità di recupero dei contributi sospesi, l’Istituto comunica che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione. Anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.
Da ultimo, la Circolare ribadisce che, in coerenza con l’impianto normativo sulle sospensioni dei versamenti contributivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche nell’ambito regolato oggi dal nuovo documento non si procederà al rimborso dei contributi previdenziali già versati.
Fonte lavoro.gov.it
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