Il messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616 illustra le misure in materia di welfare aziendale introdotte dal decreto Aiuti bis e quater (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176). Tali atti hanno disposto l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3mila euro, per l’anno 2022, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente includendo, per il solo anno 2022, tra i cosiddetti fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
In deroga alla disciplina generale, la disposizione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, intendendo come tali le utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e l’inclusione delle stesse nel limite previsto.
Nel messaggio sono contenute inoltre istruzioni in merito alle varie casistiche che riguardano il datore di lavoro nelle operazioni di conguaglio e per il recupero della contribuzione versata, con i relativi codici da usare all’interno della sezione “VarRetributive”.
Nelle denunce di competenza dei mesi di gennaio o febbraio i datori di lavoro devono dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens ), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
Fonte INPS.it
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