L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto la riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
I criteri per l’individuazione delle zone svantaggiate sono stati definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera n. 42/2000, alla quale ha fatto seguito la riclassificazione dei comuni avvenuta con la delibera del medesimo CIPE n. 13/2001 e successiva modifica.
L’INPS è intervenuto più volte per chiarire a quali datori di lavoro siano applicabili le già menzionate riduzioni. Con il messaggio 14 aprile 2022, n. 1666 l’Istituto precisa che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
Le agevolazioni contributive sono, pertanto, applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.
Fonte INPS.it
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