Entro il prossimo 13 maggio, i dati rilevanti per la determinazione della quota regionale all’imposta sul reddito andranno inviati al dipartimento delle Finanze, affinché possa pubblicarli sul proprio sito
Lazio, Liguria, Piemonte, Marche e Umbria, con rispettive leggi regionali, pubblicate in Gazzetta Ufficiale (nn. 71, 75 e 76 dello scorso marzo) sono intervenute sulla disciplina delle addizionali regionali, adeguandole ai rimodulati scaglioni Irpef dell’ultima legge di bilancio (vedi articolo “Il Fisco nella legge di bilancio – 1. Conto dell’Irpef un po’ più leggero”) e rispettando il termine del 31 marzo fissato dalla stessa norma per pubblicare le decisioni.
In particolare, i commi da 2 a 4 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021, hanno previsto che l’imposta sul reddito delle persone fisiche va calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito, che sostituiscono i cinque della normativa vigente fino al 31 dicembre 2021. Poi, tenendo presente che in base all’articolo 6, comma 4, del Dlgs n. 68/2011, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”, il comma 5, dispone che “il termine – del 31 dicembre – di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
Il successivo comma 6, inoltre, prevede, che entro il 13 maggio 2022, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al dipartimento delle Finanze del Mef i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef, affinché quest’ultimo possa pubblicarli sul proprio sito.
Tanto premesso, per adeguare l’aliquota dell’addizionale regionale ai nuovi scaglioni, la regione Lazio ha disposto, per tutti i redditi che superano i 15mila euro, una maggiorazione unica pari all’1,60 per cento. Inoltre, per mitigare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione meno abbienti, ha previsto, nel 2022, una detrazione dall’addizionale pari a 300 euro, in favore di coloro che percepiscono redditi che non superano i 40mila euro e che non beneficiano dell’esenzione dalla maggiorazione (redditi fino a 15mila euro, a cui si applica solo l’aliquota base). Una detrazione che, comunque, non può generare alcun credito d’imposta.
Liguria, Marche e Umbria hanno anch’esse escluso dalle maggiorazioni i redditi fino a 15mila euro e stabilito, per gli altri scaglioni nuove percentuali aggiuntive.
Nel dettaglio:
- per i redditi oltre i 15mila e fino a 28mila euro, in Liguria la maggiorazione è dello 0,58%, nelle Marche dello 0,30% e in Umbria dello 0,39%
- per i redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro, in Liguria più 1,8%, nelle Marche 0,47% e in Umbria 0,44%
- per i redditi oltre 50mila, in Liguria più 1,10%, nelle Marche 0,50% e in Umbria 0,60 per cento.
Tra queste, la regione Marche ha escluso dalla maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef i redditi, fino a 50mila euro, dei contribuenti con uno o più figli portatori di handicap, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottati o affiliati, comunque a carico (articolo 12, comma 2, Tuir).
La legge del Piemonte, invece, è intervenuta sulle aliquote di ciascun nuovo scaglione, prevedendo:
- per i redditi fino a 15mila euro, una maggiorazione dello 0,39%
- per i redditi oltre i 15mila e fino a 28mila euro, dello 0,90%
- per i redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro, dell’1,52%
- per i redditi oltre 50mila, del 2,10 per cento.
La stessa legge, poi, conferma due detrazioni già in vigore: quella di 100 euro per i contribuenti con più di tre figli, per ciascuno di essi; quella di 250 euro, per chi ha a carico figli disabili.
Fonte FiscoOggi.it
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