C’è tempo fino al 10 aprile per inviare le domande per l’accesso ai contributi del Fondo Nuove Competenze. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche a partecipazione pubblica, che stipulano accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per favorire lo svolgimento dei percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. I contributi del FNC saranno assegnati rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Fino al 10 aprile 2025 è possibile trasmettere le domande di accesso al contributo del Fondo Nuove Competenze per la richiesta dei contributi finalizzati a incentivare la formazione dei lavoratori dipendenti.
Finalità del Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze (FNC), è un’agevolazione destinata alle imprese per incentivare la formazione dei lavoratori dipendenti. Il FNC, istituito dall’art. 88 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha la finalità di sostenere l’economia e il mercato del lavoro supportando le imprese nell’adeguamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e nella formazione di competenze per i lavoratori.
La misura è giunta alla terza edizione (Avviso pubblico FNC – Fondo Nuove competenze terza Edizione pubblicato il 5 dicembre 2024 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e gli interventi del Fondo prevedono il riconoscimento di contributi finanziari ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
I percorsi formativi finanziati dal FNC possono essere erogati da:
- enti titolati ai sensi del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, o da enti accreditati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale;
- altre strutture formative specialistiche che, pur non possedendo i requisiti degli enti titolati/accreditati, possono erogare la formazione a condizione che un ente titolato/accreditato sia coinvolto per garantire il rispetto dei requisiti del percorso.
Gli enti di cui al punto 1) rilasciano un’attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento per i percorsi associati a un Fondo Paritetico Interprofessionale (FPI), ovvero di sola trasparenza per i percorsi non associati a un FPI nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere da a) a e), in deroga al requisito di durata minimo della lettera d) del decreto n. 115 del 9 luglio 2024.
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) prevede tre tipologie di intervento per supportare le aziende nello sviluppo delle competenze dei propri lavoratori:
- sistemi formativi (presenza di grandi datori di lavoro di riferimento c.d. Big Player);
- filiere formative (sistemi di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere);
- singoli datori di lavoro.
Con nota operativa n. 4688 del 5 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo del raggiungimento delle ore di presenza minime sul piano, le percentuali massime per ciascuna modalità di erogazione della formazione e sulle modalità di calcolo delle ore di presenza minima per ciascun percorso formativo.
Accrescimento delle competenze e ore finanziabili
Come già anticipato, l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche a partecipazione pubblica, che stipulano accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per favorire lo svolgimento dei percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Gli accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, dalle rappresentanze sindacali territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Possono partecipare anche le imprese che aderiscono a Fondi paritetici interprofessionali e in tal caso gli accordi devono essere stipulati con le modalità previste dal fondo paritetico a cui l’azienda ha aderito.
Il contributo del FNC è calcolato in base al costo orario dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e il Fondo rimborsa parte del costo in base a diversi fattori, come il tipo di intervento e la tipologia dei destinatari della formazione.
Ai fini della presentazione dell’istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, nell’intesa con le parti sindacali, il fabbisogno di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nei seguenti ambiti:
- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economica circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.
All’aggiornamento delle competenze si accompagna un progetto formativo i cui obiettivi di apprendimento devono essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all’art. 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 175/2024 (disciplina dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze per le qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro) sia in fase di progettazione che in fase di attestazione finale. Il numero di ore di formazione per ciascun lavoratore deve essere compreso tra 30 e 150 e le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze sono 20 per ciascun disoccupato successivamente assunto con contratto stagionale nei settori turismo e agricoltura.
Il FNC finanzia il 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali relativi alle ore di formazione e per intero la quota di tali oneri, inclusa la quota a carico del lavoratore
La retribuzione oraria viene calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata all’INPS, moltiplicata per 12 mensilità e divisa per 1.720 ore (tempo lavorativo annuo standard); il calcolo degli oneri si effettua invece applicando l’aliquota contributiva (aliquota azienda + aliquota lavoratore) alla retribuzione oraria.
Presentazione delle istanze
Le istanze vanno presentate nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2025 e il 10 aprile 2025, tramite la piattaforma informatica presente tra i servizi del Portale Politiche Attive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non saranno ammesse istanze pervenute dopo il 10 aprile.
Possono accedere alla piattaforma il Rappresentante legale di un’azienda o un suo Delegato, all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it/Public/Login tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS o altra modalità), scegliendo il servizio “Portale Politiche Attive del Lavoro”. Al riguardo, si rammenta che il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro, è attivo dal 17 marzo 2025 e accoglie tutti i servizi digitali per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL (disattivata il 15 marzo).
I contributi del FNC saranno assegnati rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Le istanze devono includere informazioni sull’azienda, l’accordo collettivo di rimodulazione, il progetto formativo e i lavoratori coinvolti. Nella pagina di “Modifica”, mediante il pulsante azione “Allegati” il richiedente può allegare la documentazione richiesta (formato pdf e formato pdf compresso di dimensione massima 150 MB).
Istruttoria e ammissione delle istanze
La valutazione delle istanze ai fini della loro ammissione subisce un’istruttoria rigorosa, che tiene conto, tra l’altro, della regolarità contributiva del datore di lavoro, della completezza della documentazione, del rispetto dei requisiti del progetto formativo e della disponibilità di budget. Nell’ipotesi di DURC irregolare l’istanza è immediatamente rigettata; in caso di documentazione incompleta, il Ministero richiede integrazioni entro 20 giorni solari dalla comunicazione.
Ai fini dell’ammissione occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti fondamentali:
- presentazione nei termini;
- regolarità contributiva (DURC);
- completezza e correttezza della documentazione;
- conformità dell’accordo collettivo e del progetto formativo;
- rispetto dei requisiti minimi (datori di lavoro, partecipanti e ore di formazione);
- disponibilità di budget per la tipologia di intervento e la categoria di Regione.
È possibile apportare alcune modifiche all’istanza, in particolare è consentita la variazione dei destinatari della formazione successivamente al passaggio in Regione e prima dell’eventuale invio del piano ai FPI. Il datore di lavoro riceverà una comunicazione che lo autorizza ad effettuare l’eventuale modifica dei destinatari a cui dovrà provvedere nel termine di 20 giorni solari dalla medesima comunicazione.
Le variazioni societarie sono ammesse solo se il datore di lavoro cessionario:
- ha acquisito dal cedente il diritto al contributo;
- ha acquisito i discenti previsti nel piano formativo;
- ha i medesimi FPI del cedente (se l’istanza prevede piani associati a un FPI e la variazione societaria è avvenuta prima della fine della formazione).
È altresì consentita la modifica dell’IBAN al momento della richiesta eventuale di fideiussione o al saldo; ed è inoltre consentito modificare il calendario formativo comunicato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro con una nuova comunicazione entro 5 giorni solari.
Infine, è possibile variare gli enti formativi: per i piani formativi non associati a un FPI, la variazione deve essere comunicata a sistema prima che il nuovo ente eroghi i servizi; per i piani formativi associati a un FPI, la variazione deve essere comunicata solo al FPI, secondo le sue regole.
Al termine dell’istruttoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approva o rigetta l’istanza, comunicando l’esito tramite la piattaforma. Se l’esito della domanda è positivo, viene comunicato il contributo massimo riconoscibile; nel caso in cui il budget per la categoria di Regione è insufficiente, l’azienda viene informata e può scegliere se procedere con la formazione, assumendosi il rischio di un contributo parziale; eliminare i lavoratori delle Regioni con budget esaurito ovvero rinunciare all’istanza. Nella fase del saldo, se il budget residuo per una voce è sufficiente a coprire, nell’ambito della tipologia di intervento, l’intera richiesta di una domanda o istanza che aveva scelto di procedere nonostante il budget insufficiente, tale budget viene assegnato in ordine di presentazione.
La richiesta di saldo deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di ammissione a contributo. Se il soggetto richiedente è diverso, è necessario comunicarlo all’help desk del Ministero tramite il modulo di contatto. Per i progetti di Sistemi Formativi e Filiere Formative, la richiesta è presentata dal soggetto capofila. Per il saldo, la documentazione da inserire in piattaforma per ogni lavoratore che ha concluso il percorso formativo, riguarda:
- numero di ore formative frequentate (non superiore a quanto presentato nell’istanza).
- costo del lavoro;
- siti dei percorsi formativi.
All’interno della piattaforma informatica, i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell’istanza o nel mese di inizio formazione, se il lavoratore è stato assunto successivamente all’approvazione dell’istanza.
Si sottolinea, infine, che la formazione può iniziare solo dopo l’approvazione dell’istanza, mentre il saldo può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro 365 giorni solari dalla data di approvazione.
Istanze per lavoratori stagionali
Le istanze “stagionali” si riferiscono a progetti formativi che prevedono la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori del turismo e dell’agricoltura.
Tali istanze sono gestite secondo le regole generali del FNC ma con le seguenti eccezioni:
- se il piano formativo prevede solo destinatari “stagionali”, l’accordo sindacale non è obbligatorio e non deve essere allegato all’istanza;
- deve essere predisposto un piano formativo specifico, gestito come non associato a un FPI, che contenga un unico percorso formativo e gli elementi descritti nell’Allegato_03.3 all’Avviso;
- la formazione on the job non è ammessa per i destinatari stagionali;
- il repertorio NUMERACY non può essere incluso nei percorsi formativi;
- i destinatari “stagionali” non sono conteggiati nel numero minimo di partecipanti e nelle percentuali di distribuzione per gli interventi di Sistemi e Filiere formative;
- non sono previsti anticipi;
- le risorse dedicate agli stagionali non sono suddivise per tipologia di intervento né per categoria di Regione;
- l’elenco dei destinatari stagionali non deve essere allegato all’istanza, ma comunicato tramite il sistema informativo prima dell’avvio della formazione;
- lo stato di disoccupazione è verificato tramite la DID;
- la richiesta di saldo può essere presentata solo dopo l’assunzione e decorsi almeno 120 giorni da essa;
- nel caso di raggruppamenti (Sistemi e Filiere), si prevedono due saldi: un “primo saldo” per l’intero raggruppamento e un “secondo saldo” solo per gli stagionali, successivo al primo.
- il bonus di 300 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato è concesso nel rispetto del regime “de minimis” degli aiuti europei.
Alla richiesta di saldo, l’azienda comunica le ore effettive di formazione per ciascun partecipante e il Ministero verificherà, tramite le Comunicazioni Obbligatorie (CO), che sia stato effettivamente stipulato un contratto di lavoro stagionale dopo la fine della formazione e che il rapporto di lavoro sia durato almeno 120 giorni consecutivi.
In ogni caso, le comunicazioni del Ministero al soggetto richiedente saranno inviate all’indirizzo PEC indicato nella piattaforma informatica e a quello risultante negli archivi Infocamere.
Fonte IPSOA.it