Agevolazioni contributive per le assunzioni di giovani che non hanno compiuto 30 anni di età, per le donne di qualsiasi età svantaggiate, per i lavoratori che hanno compiuto almeno 50 anni d’età e sono disoccupati da almeno 12 mesi, nonché per soggetti percettori di assegno di inclusione e di NASpI. Sono alcune delle principali agevolazioni strutturali in vigore a favore delle imprese che assumono soggetti svantaggiati. Un mix di misure per la cui fruizione occorre conoscere in modo specifico i requisiti dei lavoratori destinatari e le caratteristiche degli sgravi.
Le misure a carattere temporaneo, stabilite in base alle esigenze mutevoli del mercato del lavoro e che permettono l’accesso incentivato di alcune categorie di soggetti svantaggiati, sono accompagnate da un insieme di misure a carattere strutturale.
Tali misure sono strutturate per agevolare il reinserimento di soggetti cosiddetti svantaggiati, identificabili in misure destinate ai giovani, alle donne, ai soggetti svantaggiati per età, condizione di salute o stato di reclusione, ai soggetti disoccupati o privi di occupazione stabile e, ancora, misure a carattere generale, di supporto o premianti di particolari tipologie di imprese.
Misure strutturali per i giovani
Ai giovani sono destinate due tipologie di misure, una dedicata ai soggetti che non hanno compiuto 30 anni di età ed una dedicata ai giovani genitori, fino ai 35 anni di età.
Nel primo caso, la misura prevede uno sgravio parziale dei contributi, nella misura del 50%, per un periodo di 36 mesi, per tutti i giovani under 30 che non abbiano avuto in precedenza (su territorio italiano ed estero) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale agevolazione è concessa, per 12 mesi, anche nel caso in cui il giovane sia confermato in servizio al termine del periodo formativo di apprendistato, nel caso in cui la conferma avvenga prima del compimento dei 30 anni.
L’agevolazione in parola risulta cumulabile con tutte le agevolazioni a carattere economico (che abbattono, quindi, il costo del lavoro), mentre non è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva (che abbattono l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro).
In relazione alla seconda agevolazione, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” è disponibile una dote economica di importo massimo pari a 5.000 euro per ogni assunzione, subordinata alla disponibilità dei fondi INPS. In questo caso, la misura risulta cumulabile con tutte le ulteriori misure agevolative, salvo espressi divieti di cumulo.
In entrambi i casi, l’agevolazione è concessa solo a fronte di assunzione (o trasformazione del rapporto) a tempo indeterminato.
Misure per le donne
Anche per le donne sono previste misure di agevolazione contributiva, fissata nella misura del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata di 18 mesi, che si riduce a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine. La misura è concessa alle donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive di impiego da 24 mesi, alle donne prive di impiego da 6 mesi se occupate in settore con disparità occupazionale pari almeno al 25%, alle donne di età pari o superiore a 50 anni disoccupate da 12 mesi.
Anche in questo caso, la misura è cumulabile solo con gli incentivi di natura economica e non con quelli di natura contributiva, salvo espresse disposizioni.
Misure per i soggetti svantaggiati
L’incentivo previsto per le donne, di cui sopra, è applicabile – alle medesime condizioni – anche ai lavoratori di sesso maschile, nel caso in cui abbiano compiuto almeno 50 anni d’età e siano disoccupati da almeno 12 mesi.
Inoltre, in favore delle aziende private che organizzano attività intra moenia all’interno degli istituti penitenziari e delle cooperative di tipo B sono previste agevolazioni legate all’assunzione di persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno; tale misura, che consiste nella riduzione dei contributi a carico datore di lavoro e lavoratore pari al 95% (oltre al riconoscimento di un ulteriore credito di imposta), è applicabile ai contratti di lavoro di durata minina pari a 30 giorni ed è cumulabile con altre misure agevolative che prevedano la possibilità di cumulo.
Da ultimo, è concesso dai datori di lavoro che occupano lavoratori disabili senza averne l’obbligo di occupazione (ex l.68/99) un’agevolazione contributiva di percentuale variabile, in base alla tipologia e alla percentuale di invalidità del lavoratore assunto. La misura trova applicazione per 36 mesi (60 in caso di soggetto con disabilità psichica) ed è applicabile anche ai contratti di lavoro a termine, qualora il lavoratore abbia una disabilità psichica.
La misura risulta cumulabile con ulteriori misure agevolative, sia di natura contributiva che economica, salvo espressi divieti di cumulo.
Misure per soggetti disoccupati o privi di occupazione stabile
In relazione ai soggetti privi di un’occupazione stabile, o disoccupati, giova ricordare che il D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023 ha introdotto, a decorrere da gennaio 2024 ed in maniera strutturale, un incentivo per i soggetti percettori di assegno di inclusione che vengono assunti, sia a tempo indeterminato che a termine. La misura, prevista per 12 mesi dalla data d’assunzione, è quantificata nel 100% dei contributi a carico azienda, entro il limite di 8000 euro annui; in caso di assunzione a termine, tali condizioni vengono dimezzate (50% e 4000 euro). La misura è cumulabile solo con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999, nel limite del 100% dei costi salariali ammissibili e con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. (Circolare 111.2023 Inps).
Oltre a questa misura, di recente operatività (la circolare operativa Inps è stata pubblicata nel novembre 2024), a sostegno di questa categoria di soggetti svantaggiati sono previste ulteriori agevolazioni, sia per i soggetti percettori di NASpI, che per i soggetti occupati da imprese in cassa integrazione straordinaria o percettori di assegno di ricollocazione.
In favore dei datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di NASpI è previsto un incentivo economico o la possibilità di accedere ad un contratto di apprendistato professionalizzante, senza applicazione dei limiti di età, qualora il soggetto venga assunto per l’esercizio di una nuova mansione.
In favore, invece, dei datori di lavoro che assumono un lavoratore in CIGS che ha richiesto ad Anpal l’anticipazione dell’assegno di ricollocazione è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato.
Misure a carattere generale
Da ultimo, a carattere generale, si ricorda la misura di riduzione dei contributi dedicata alle imprese che hanno conseguito la certificazione di parità di genere.
Tale misura è subordinata alla disponibilità dei fondi INPS e prevede la compilazione di una richiesta di accesso, entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto.
Inoltre, giova ricordare che ogni impresa che ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a 20 può accedere allo sgravio contributivo del 50% per i lavoratori con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio.
Assunzioni agevolate 2025
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Fonte IPSOA.it