Scade il 31 marzo il termine per l’invio della denuncia Uniemens per la Decontribuzione Sud PMI. Un adempimento necessario per beneficiare dell’agevolazione contributiva, prevista dalla legge di Bilancio 2025, per le microimprese e le piccole e medie imprese che operano nelle regioni svantaggiate del Sud Italia. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 32 del 2025.
Per il 2025, la Decontribuzione Sud PMI si applica nella misura del 25% nel limite massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2024. L’esonero spetta esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e deve essere esposto nel flusso UniEmens dal mese di competenza febbraio 2025. Il recupero dell’agevolazione non fruita per il mese di gennaio si effettua con i flussi UniEmens di febbraio, marzo e aprile 2025.
Caratteristiche e assetto dell’agevolazione
L’art. 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), limitatamente ai datori di lavoro privati nell’ambito delle microimprese e delle piccole e medie imprese (Decontribuzione Sud PMI), ha previsto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, modulato in maniera decrescente in base all’annualità di riferimento. L’ambito soggettivo ricomprende le imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’agevolazione di carattere contributivo non si applica a premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è riconosciuta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato.
Il beneficio è concesso nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’applicazione decrescente a cui si faceva riferimento in premessa, si attua con la seguente modulazione:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
La durata dell’agevolazione è pari a dodici mensilità e le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo dell’esonero; al contrario, se le mensilità aggiuntive sono corrisposte in ratei mensili, esse beneficiano dell’esonero in esame, fermo restando il massimale mensile (145 euro per il 2025).
Le istruzioni INPS
Con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, l’INPS ha dedicato ampio spazio alle caratteristiche dell’agevolazione ed ha fornito le istruzioni operative per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
L’Istituto ha preliminarmente ribadito i soggetti esclusi dall’esonero contributivo (comma 409), ossia:
- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro intermittente, ancorché stipulati a tempo indeterminato; sono altresì esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime “de minimis” per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio.
L’esonero spetta per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024 che abbiano come sede di lavoro una delle otto regioni indicate; tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro sia titolare di una matricola INPS il cui indirizzo coincida con la sede legale ubicata in una diversa regione ma abbia una o più unità operative ubicate in una regione agevolata, è necessario chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’attribuzione del codice autorizzazione “0L” (datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno). La verifica dell’Istituto tiene conto dei dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie (CO) e l’attribuzione o la proroga del codice “0L” avrà validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029.
Con particolare riferimento al requisito del “lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre” l’Istituto specifica che la decontribuzione in argomento trova applicazione anche per i rapporti a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, in quanto ciò che rileva è che il rapporto risulti a tempo indeterminato alla predetta scadenza.
Risulta agevolabile anche l’ipotesi di trasferimento del lavoratore o di cessione del contratto di lavoro, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ceduto sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione e a condizione che il cessionario rispetti il requisito di ubicazione della sede di lavoro in una delle regioni citate.
Riguardo alla somministrazione di lavoro, il riferimento è al rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia di somministrazione e il lavoratore; tale rapporto deve essere a tempo indeterminato e instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del beneficio. Al riguardo l’Istituto specifica quanto segue:
- l’esonero è riconosciuto qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione;
- l’esonero non spetta nel caso in cui il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma la prestazione lavorativa si svolga presso un utilizzatore ubicato in una regione diversa.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
Ad esempio, è consentito il cumulo della Decontribuzione Sud PMI con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne svantaggiate, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012; oppure con l’incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012. Ai fini della cumulabilità, l’Istituto ha precisato che la misura in trattazione trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
La decontribuzione in esame non è invece cumulabile con gli esoneri introdotti dal Decreto Coesione (articoli da 21 a 24 del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), vale a dire gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
Flusso UniEmens e recupero arretrati
L’agevolazione deve essere esposta nel flusso UniEmens, a partire dal mese di competenza di febbraio 2025 (trasmissione del flusso entro il 31 marzo), valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> l’elemento <CodiceCausale> con il nuovo valore “DPMI” avente il significato di “Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412,
L n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.” Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG, esponendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”
Nel caso di somministrazione di lavoro, oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”. Nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; mentre nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia. Infine, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I soggetti che trasmettono la denuncia PosPA devono valorizzare l’elemento “CodiceRecupero” con il valore “65”.
Ai fini della completa fruizione del beneficio, i datori di lavoro che hanno già versato i contributi di gennaio senza l’applicazione dell’esonero, possono recuperare l’agevolazione nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Fonte IPSOA.it