L’INAIL può riconoscere una riduzione del tasso medio di tariffa del premio da pagare alle aziende che effettuano interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le singole sezioni di intervento, rileva come la sezione E, relativa alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, trovi nelle misure di welfare aziendale uno strumento efficace per una riduzione del tasso di tariffa del premio INAIL.
L’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agisce in favore dei lavoratori, garantendo una serie di prestazioni economiche e sanitarie, nei casi di eventuale inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente e morte: a prescindere dal verificarsi degli eventi di infortunio o malattia, il datore di lavoro è tenuto a versare annualmente il premio assicurativo ad INAIL, che viene calcolato attraverso la procedura dell’Autoliquidazione.
Tasso medio di tariffa INAIL: oscillazione per prevenzione
Il D.M. 12 dicembre 2000, modificato dal D.M. 3 marzo 2015, all’art. 24, prevede l’applicazione da parte dell’INAIL di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Tali aziende hanno la possibilità di ottenere uno sconto sul tasso applicato chiamato “oscillazione per prevenzione”, riconosciuto dall’INAIL sul premio da versare.
L’INAIL, infatti, può riconoscere una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che hanno realizzato interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, nonché con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tale ultimo requisito si intende realizzato qualora siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, prendendo come riferimento la situazione aziendale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda di riduzione del premio assicurativo
Le imprese che soddisfano tali requisiti possono richiedere la riduzione del premio assicurativo INAIL esclusivamente presentando l’apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa – Modello OT/23 – entro il 28 febbraio (il 29 febbraio se bisestile) dell’anno successivo quello di effettuazione degli interventi. Inoltre, a pena di inammissibilità, entro la medesima data va inviata anche la documentazione probante gli interventi realizzati, allegandola alla domanda utilizzando l’apposita funzionalità “Allegati” all’interno del “Modulo OT23”.
La domanda deve essere presentata per unità produttiva e in ogni domanda possono essere indicate massimo 3 posizioni assicurative territoriali (PAT) che si riferiscono alla stessa unità produttiva; devono essere presentate più domande quando: il numero di PAT per la stessa unità produttiva è maggiore di 3 e nel caso in cui le unità produttive ricadano in ambiti territoriali di competenza di diverse sedi INAIL.
In fase di presentazione della domanda, è necessario tenere conto dell’azienda nel suo complesso e non delle singole PAT; la riduzione, inoltre, produce effetto solo per l’anno di presentazione della domanda e viene applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno e nella stessa misura per tutte le voci della PAT.
Entità dello sconto sul premio
Lo sconto riconosciuto ha diversa entità a seconda dell’anzianità dell’impresa richiedente e del numero di lavoratori occupati, così come indicato nella tabella di seguito riportata:
Giova ricordare che, qualora vengano a mancare i requisiti necessari per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede con l’annullamento della riduzione stessa e con la richiesta di integrazione del premio, oltre ad applicare le sanzioni vigenti.
I settori di riferimento sono definiti da un elenco, composto di 6 sezioni, e ad ogni singolo intervento ricompreso nell’elenco viene attribuito un punteggio: la riduzione del tasso medio di tariffa è subordinato ad aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio viene calcolato per ciascuna PAT e, quindi, sarà necessario raggiungere i 100 punti in riferimento alla singola PAT.
Welfare aziendale e sconto della tariffa INAIL
Analizzando le singole sezioni di intervento, rileva come la sezione E, relativa alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, trovi nelle misure di welfare aziendale uno strumento efficace per il raggiungimento dei 100 punti richiesti dalla norma.
La sezione E del Modello OT23, come anticipato, riguarda gli interventi in materia di gestione della salute e sicurezza – misure organizzative.
Nello specifico, l’intervento E-4 prevede che “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, anche secondo le procedure semplificate di cui al
D.M. 13 febbraio 2014.”.
Gli interventi in linea con questa disposizione prevedono il raggiungimento automatico dei 100 punti complessivi e permettono, quindi, di accedere al Modello OT23, producendo effetti anche per i 5 anni successivi, ove le procedure di organizzazione e gestione vengano rispettate, aggiornate e monitorate con costanza.
L’introduzione di un modello di organizzazione e gestione, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
La struttura di questo modello, parzialmente assimilabile a una regolamentazione aziendale, permette un intervento diretto da parte del Consulente del Lavoro, che, in sinergia con il consulente in materia di sicurezza ed il datore di lavoro, può creare un modello di organizzazione e gestione che interviene sulle reali esigenze del “sistema impresa”, fra cui quelle di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, che sono parte integrante di un piano welfare.
Un esempio concreto, che soddisfa il punto 2 dell’elenco di cui sopra, riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro, che, introducendo un turno continuativo o una flessibilità negli orari di entrata e uscita, può incidere favorevolmente sulle misure di prevenzione da eventuali incidenti stradali e, al contempo agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Conclusioni
Per concludere, il Modello OT23 non si configura soltanto come una modalità di richiesta della riduzione del tasso applicato all’impresa o al professionista, ma diventa una vera e propria occasione per avvicinare il datore di lavoro a un nuovo concetto di salute e sicurezza, anche per il tramite di misure di welfare e wellbeing.
Fonte IPSOA.it