Nella circolare n. 5 del 2025, l’INPS disciplina la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi del D.I. 21 luglio 2022 e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e della contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD).
L’INPS, con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, spiega come applicare la riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento dei Fondi di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Il FIS è finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. È prevista una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Fondo di solidarietà bilaterale
Tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione Fondo sono tenuti ad applicare l’aliquota ordinaria di finanziamento:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti;
- 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)
I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale sono tenuti a versare un contributo addizionale in misura pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Determinazione contributo addizionale
In presenza di una domanda di integrazione salariale CIGO, CIGS e/o CIGD, la procedura INPS verifica, per tutte le unità produttive afferenti a ogni matricola contributiva che fa capo al soggetto datoriale identificato dal relativo codice fiscale, la presenza di giornate di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/AIS) fruite nei ventiquattro mesi che precedono il giorno di decorrenza del trattamento richiesto a titolo di CIGO, CIGS e/o AIS.
In presenza di giornate di integrazione salariale fruite nei ventiquattro mesi che precedono il giorno di inizio del trattamento di CIGO, CIGS e/o AIS richiesto in domanda, anche per una sola unità produttiva riconducibile allo stesso soggetto datoriale, il contributo addizionale continua a essere applicato secondo le misure ordinarie. In assenza di giornate di integrazione salariale fruite per la totalità delle unità produttive facenti capo al medesimo soggetto datoriale, si procede, invece, ad applicare l’aliquota del contributo addizionale nella misura ridotta.
In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (esempio, 6% e 9%).
Fonte IPSOA.it
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