Al momento di elaborare la busta paga del mese di dicembre il datore di lavoro si trova a dover gestire una serie di verifiche e controlli per accertare l’effettiva spettanza e l’esatta quantificazione degli importi da inserire tra le competenze del lavoratore. Quest’anno, in particolare, all’ordinaria procedura di conguaglio fiscale si aggiunge la verifica del trattamento integrativo e del Bonus Natale.
Ogni anno nel mese di dicembre il datore di lavoro, oltre ad operare il conguaglio fiscale e contributivo sulle retribuzioni erogate a ciascun lavoratore subordinato, deve verificare la reale spettanza di alcune misure utili alla riduzione del cuneo fiscale, in relazione al rispetto dei limiti di reddito prodotto e al suo importo.
Con riferimento al periodo d’imposta 2024 il sostituto d’imposta è chiamato ad operare in relazione al trattamento integrativo e al Bonus Natale.
Trattamento integrativo
Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a condizione che il reddito complessivo annuale non sia superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno (per effetto delle nuove regole di determinazione delle detrazioni in vigore per il 2024).
Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Nel 2024 il requisito dell’imposta lorda IRPEF (23%) che supera la detrazione per lavoro dipendente si raggiunge se il lavoratore supera gli 8.500 euro lordi di imponibile fiscale su base annua.
N.B. Se il lavoratore è inquadrato con un contratto a tempo determinato, il limite oltre il quale spetta il trattamento integrativo, per un rapporto di lavoro durato meno di un anno solare, è di 6.000 euro, perché vi è la detrazione minima di 1.380 euro e quindi l’imposta lorda (23%) deve essere di almeno 1.381 euro.
Le detrazioni da considerare ai fini della suddetta verifica sono quelle:
- per i carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR;
- di lavoro dipendente di cui all’art. 13, comma 1, TUIR;
- per gli oneri di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, delle rate relative alle detrazioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), e delle spese di cui all’art. 16-bis, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
In questo caso, il trattamento integrativo è = alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
N.B. In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza del trattamento o della ulteriore detrazione e, qualora risulti non spettante o erogata in eccesso, provvede al recupero del relativo importo operando una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro.
Bonus Natale
ll datore di lavoro che ha erogato il Bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità deve recuperare il relativo importo nella busta paga di dicembre qualora siano venuti meno i requisiti reddituali di spettanza.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E del 2024) ha stabilito che l’erogazione del Bonus sia operata dal datore di lavoro tramite il meccanismo della compensazione fiscale in F24.
A tal fine, con risoluzione 54/E del 13 novembre 2024, sono stati resi noti i codici tributo del Bonus Natale:
- per i datori di lavoro privati: codice tributo 1703, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024;
- per gli Enti pubblici: codice tributo 174E, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui il bonus risulti non spettante (ad esempio, per dichiarazioni errate o non veritiere da parte del dipendente), il datore di lavoro deve recuperare l’importo netto erogato in sede di conguaglio.
N.B. Il datore di lavoro è obbligato a verificare la completezza della documentazione presentata e a conservare le dichiarazioni sostitutive, come specificato nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024.
L’importo massimo sarà di 100 euro ma, in caso di contratti di lavoro iniziati in corso d’anno l’importo sarà proporzionale ai mesi lavorati: il bonus, infatti, non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale ma spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta.
N.B. In ogni caso, se il bonus non dovesse essere erogato, il lavoratore potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi 2024, che sarà presentata nel 2025.
Recupero detrazioni IRPEF
Il cedolino di dicembre ospita il conguaglio fiscale di fine anno che il sostituto d’imposta è obbligato ad operare avendo acquisito il dato definitivo riguardante il reddito complessivo annuo percepito dal dipendente.
Su questo reddito si calcola l’importo definitivo relativo all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle addizionali regionali e comunali, ai contributi all’INPS o altro ente dovuti.
Nel contempo bisogna tener conto delle detrazioni fiscali spettanti, tenendo conto del fatto che, per il periodo d’imposta 2024, sono state modificate anche le detrazioni per lavoro dipendente: la detrazione base è stata infatti innalzata a 1.955 euro.
L’ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese.
Nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione (es. aspettativa non retribuita).
N.B. Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente, l’anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando come quest’anno è bisestile.
Di seguito alcune fattispecie da attenzionare perché potrebbero determinare un conguaglio IRPEF a debito:
- sopravvenuta non spettanza della detrazione coniuge o figli a carico;
- superamento soglia di esenzione fringe benefit (1.000 euro/2.000 euro per il lavoratore che ha almeno un figlio fiscalmente a carico);
- opzione esercitata dal lavoratore per la tassazione ordinaria dei premi di risultato.
Fonte IPSOA.it
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