Il massimale contributivo annuo, come definito dalla legge n. 335 del 1995, rappresenta un valore fondamentale per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali, in particolare, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento della pensione. In materia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la data di prima iscrizione alla cassa previdenziale rimane valida anche dopo l’ottenimento di un trattamento pensionistico, mantenendo così il regime contributivo originario del lavoratore.
L’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie posteriormente al 31 dicembre 1995. Questo articolo ha generato numerosi chiarimenti e interpretazioni, specialmente in relazione alle situazioni di reimpiego di coloro che hanno già conseguito un trattamento pensionistico.
In particolare, ci si è spesso domandati se la liquidazione dell’intera posizione contributiva determini o meno l’acquisizione dello status di “nuovo iscritto”, soggetto, come tale, all’applicazione del massimale contributivo.
In argomento, il punto 6 della circolare INPS n. 184/2015 era considerato da molti come la “risposta ufficiale” dell’Istituto: nel documento, l’INPS chiarisce, difatti, che, ai fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, necessaria per stabilire i requisiti di accesso ed il sistema di calcolo da adottare per la liquidazione della pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni sostitutive ed esclusive della stessa, non si deve tener conto dei contributi posseduti dall’interessato nelle suddette gestioni antecedentemente a tale data, se già utilizzati per il conseguimento del trattamento pensionistico.
In sostanza, i contributi, una volta computati per ottenere la pensione, non rilevano più nella determinazione dell’anzianità contributiva maturata dall’interessato al 31 dicembre 1995. Pertanto, in tali casi, trovano applicazione i requisiti di età e di contribuzione previsti per i c.d. soggetti contributivi puri.
Tuttavia, non si può prescindere dal fatto che tale circolare si riferisca, in realtà, ai casi di pensionamento in regime di computo presso la Gestione Separata (art. 3, D.M. n. 282/1996), e non alla generalità delle ipotesi di pensionamento. Peraltro, qualora si trattasse di un riferimento generale, “cozzerebbe” con le regole di calcolo del supplemento di pensione per i cd. soggetti ex “retributivi puri” (gli iscritti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), per i quali eventuali quote di supplementi anteriori al 31 dicembre 2011 sono da determinarsi con sistema reddituale (in caso contrario, tutte le quote di supplemento dovrebbero sempre calcolarsi con sistema interamente contributivo, anche se riferite ad anzianità anteriori al 2012).
A dirimere la questione in via definita è stato, ad ogni modo, il recente messaggio INPS n. 3748/2024, nel quale l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti ai fini del corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.
Massimale contributivo annuo
Il massimale contributivo è il limite oltre il quale la retribuzione non è soggetta a contribuzione previdenziale. Per il 2024, questo massimale è fissato a 119.650 euro. È importante considerare che tale limite si applica solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996. Per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dopo questa data, l’applicazione del massimale è diretta e vincolante.
Reimpiego del lavoratore e status di iscrizione
Un aspetto cruciale in merito all’applicazione del massimale riguarda il reimpiego di lavoratori che hanno già ricevuto un trattamento pensionistico. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il reimpiego non altera lo status di “vecchio iscritto” acquisito al momento della prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie.
Pertanto, l’Istituto ha specificato che la data di prima iscrizione rimane valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile: di conseguenza, a coloro che risultano iscritti anteriormente al 1996, anche se soltanto presso una cassa professionale di cui al D.Lgs. n. 509/1994 o al D.Lgs. n. 104/1996, continua a non applicarsi il massimale anche dopo il pensionamento.
Obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a verificare l’anzianità contributiva dei propri dipendenti. Devono acquisire una dichiarazione da parte del lavoratore (circolare INPS n. 177/1996) riguardo all’esistenza di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996, anche se trattasi di periodi accreditati presso un ente di previdenza dei liberi professionisti o all’estero. Se un lavoratore dichiara di non avere tali periodi, il datore può applicare il massimale. Tuttavia, laddove emergano successivamente informazioni contrarie o siano presentate dal dipendente domande di riscatto per periodi precedenti al 1996, la contribuzione deve essere calcolata sull’intera retribuzione, senza applicare il massimale.
Situazioni di erronea applicazione
Negli ultimi anni, l’INPS ha avviato numerose verifiche per accertare la scorretta applicazione del massimale contributivo nei flussi comunicativi UniEmens. Sono emerse anomalie in cui i datori di lavoro hanno erroneamente utilizzato tale limite, nonostante il diritto dei dipendenti all’applicazione della contribuzione sulla retribuzione totale. In tali casi, l’Istituto ha richiesto il versamento dei contributi dovuti per gli importi eccedenti il massimale, insieme a sanzioni per omessa contribuzione.
Il corretto adempimento degli obblighi contributivi in presenza di reimpiego o prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la pensione è dunque fondamentale per evitare sanzioni e recuperi. È essenziale che i datori di lavoro si informino costantemente sulle normative vigenti e sulle circolari INPS, per garantire una corretta gestione delle posizioni previdenziali dei propri dipendenti ed evitare problematiche legate all’applicazione del massimale contributivo.
Fonte IPSOA.it
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