Il disegno di legge di Bilancio 2025 interviene in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza. In particolare, introduce, a partire dal periodo d’imposta 2025 l’obbligo di pagamento tracciato per la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate direttamente al committente oppure rimborsate ai dipendenti per le trasferte effettuate o ai lavoratori autonomi che le hanno sostenute. Modifiche che saranno impegnative per i datori di lavoro che si troveranno probabilmente a ripensare l’organizzazione economica delle trasferte, non solo quelle effettuate fuori dal territorio comunale ma anche quelle all’interno del territorio stesso.
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al comma 5 dell’art. 51 del TUIR effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della legge n. 21/1992, non concorrono a formare il reddito solo se sono state effettuate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2025 all’esame della Camera in prima lettura.
Tracciabilità obbligatoria dal 2025
Si tratta quindi delle spese sostenute per i viaggi in taxi e/o con auto a noleggio con autista che non presuppongono l’emissione di un ticket come nel trasporto pubblico.
La tracciabilità diventa obbligatoria anche per la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate direttamente al committente oppure rimborsate ai dipendenti per le trasferte effettuate o ai lavoratori autonomi che le hanno sostenute.
Sono in tal senso modificati gli articoli 51, 54, 95 del TUIR. Con una modifica all’ art. 108 del TUIR l’obbligo di tracciabilità va ad interessare anche le spese di rappresentanza sostenute dalle società, spese che potranno essere dedotte, nei limiti disposti dallo stesso art. 108, solo se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.
I nuovi vincoli si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e valgono anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. n. 446/1997.
Gli articoli del TUIR modificati
Sono quindi modificati gli articoli del TUIR che interessano la tassazione dei redditi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e di impresa:
- Art. 51, con l’aggiunta al comma 5 del seguente periodo: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al presente comma, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”:
- Art. 54, al quale è aggiunto il comma 6-ter: “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;
- Art. 95, dopo il comma 3, è aggiunto il comma “3-bis. Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Impatti per i datori di lavoro
Le predette modifiche saranno assai impegnative, in particolare per i datori di lavoro che si troveranno probabilmente a ripensare l’organizzazione economica delle trasferte, non solo quelle tecnicamente tali in quanto effettuate fuori dal territorio comunale ma anche quelle all’interno di detto territorio, già oggi fiscalmente imponibili ma che diventeranno indeducibili se non tracciabili come da art. 23 del D.Lgs. n. 241/97.
Fonte IPSOA.it
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