La questione del vincolo triennale per il passaggio tra regime forfetario e regime ordinario per i professionisti ha trovato soluzione positiva in alcune risposte a interpello delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, che hanno ammesso il passaggio senza vincolo temporale. Tuttavia, è ancora atteso un chiarimento definitivo da parte dell’Agenzia a livello centrale.
Il regime forfetario rappresenta sicuramente uno dei regimi più applicati da parte dei professionisti, in quanto, oltre a prevedere un’aliquota ridotta sui redditi e il non addebito dell’IVA in fattura, riduce sensibilmente gli adempimenti fiscali e i costi di gestione della propria partita IVA.
La questione del vincolo triennale per i professionisti
Uno dei temi che, per i professionisti, resta tuttora discusso è se il contribuente possa passare liberamente dal regime forfetario al regime ordinario, e viceversa, senza attendere il decorso dei tre anni normalmente richiesto dal D.P.R. n. 442/1997 quando si esercita un’opzione fiscale.
È frequente l’ipotesi di professionisti che, per una determinata annualità, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, scelgono il regime ordinario, che può, a seconda dei casi, risultare più conveniente; ad esempio, poiché il professionista prevede di sostenere rilevanti spese, che altrimenti, applicando il regime forfetario, non potrebbe portare in deduzione.
Per le imprese in contabilità semplificata, è principio ormai acquisito che il passaggio fra i due regimi di tassazione non soggiace al vincolo triennale, avendolo l’Agenzia affermato sin dalla risoluzione n. 64/E del 2018.
Invece per i professionisti il tema resta ancora quantomeno discusso: in particolare, per le ipotesi in cui il contribuente, pur avendo i requisiti per il forfetario, decida di applicare il regime di contabilità semplificata; in questa ipotesi, vi sono dubbi se tale comportamento possa essere considerato come una opzione suscettibile di imporre al contribuente la permanenza nel regime per tre anni.
L’incertezza della prassi ufficiale dell’Agenzia
La prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, ossia le circolari e le risposta a interpello rese pubbliche, non sembrano aver risolto definitivamente la questione.
Innanzitutto, nella risposta a interpello n. 107 del 2019, la Direzione Centrale aveva affermato il principio generale che, salvo i casi particolari di modifica legislativa sopravvenuta, per i professionisti, a differenza di quanto accade per le imprese, sarebbe esclusa la possibilità di transitare al regime forfetario se il contribuente, pur in presenza dei requisiti per il forfetario, abbia invece “scelto” di non applicarlo. Tale opzione, secondo l’Agenzia, vincolerebbe il contribuente per almeno 3 anni a rimanere nel regime di tassazione ordinaria.
La risposta a interpello n. 107 del 2019 aveva suscitato molte perplessità, poiché per le imprese in contabilità semplificata la stessa Agenzia delle Entrate aveva invece ammesso – con la risoluzione n. 64/E del 2018 – il libero passaggio fra i due regimi, senza attendere il decorso del vincolo triennale.
Si era dunque creata una potenziale disparità di trattamento fra professionisti e imprese, con i primi che dovevano attendere un triennio prima di poter passare al regime forfetario, e le seconde che invece potevano transitare dall’uno all’altro regime senza vincolo temporale.
Nel 2023 è stata poi pubblicata la circolare n. 32/E, nella quale l’Agenzia ha affermato che per “il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori”.
La circolare n. 32/E/2023 sembra però ancora riferita alle sole imprese, e non anche ai professionisti.
Spiragli di apertura anche per i professionisti
In questo contesto, però, almeno due risposte a interpello, non pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, hanno invece abbattuto anche per i professionisti il vincolo temporale triennale.
Ci stiamo riferendo alla risposta n. 909-1960/2021 della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna e alla risposta n. 915-994/2021 della Direzione Regionale dell’Abruzzo.
Il principio generale espresso in entrambe le risposte è che “nonostante la risoluzione n. 64/E del 2018 faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d’impresa” – la risoluzione n. 64/E del 2018 era il pronunciamento che aveva ammesso le imprese in contabilità semplificata a passare liberamente al regime forfetario, senza attendere il triennio – “si ritiene che l’interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest’ultima categoria analoghe condizioni”.
Gli Uffici Regionali dell’Agenzia delle Entrate, dunque, sembrano aver oramai equiparato i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, escludendo l’obbligo di permanenza triennale nel regime adottato. Tuttavia, manca ancora oggi un chiarimento di prassi a carattere generale, inoltre non sembra che l’Agenzia, a livello centrale, abbia mai superato espressamente la risposta a interpello n. 107 del 2019.
In questo contesto, per i contribuenti pare senz’altro opportuno, prima di compiere scelte fiscali, di presentare apposita istanza di interpello alla competente Direzione Regionale, onde evitare di incorrere in situazioni di incertezza con tutto quello che ne potrebbe conseguire sotto i profili tributario e sanzionatorio (ossia di infedele dichiarazione dei redditi e omessa presentazione della dichiarazione IVA).
Fonte IPSOA.it
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