Dal 1° ottobre entrano in vigore nuove regole per versare il contributo per l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, con riferimento alle aziende che si avvalgono di lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato. Il decreto interministeriale dell’11 giugno 2024, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede che i datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione telematica entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato. Nel caso già fruiscano dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro il 31 ottobre tramite la procedura online disponibile su “Cliclavoro”.
Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale dell’11 giugno 2024, in vigore dal 1° ottobre, che introduce nuove modalità per l’autocertificazione e il versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che vogliono avvalersi dell’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.
Come funziona il collocamento obbligatorio
I datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti devono riservare una quota variabile di posti di lavoro in favore di soggetti disabili, a livello nazionale e con possibili compensazioni territoriali o fra imprese di uno stesso gruppo.
È possibile beneficiare di un esonero parziale dagli obblighi di assunzione che possono, anche, essere sospesi in caso di CIGS o licenziamenti collettivi. Inoltre, i datori di lavoro di particolari settori produttivi sono esclusi dai predetti obblighi.
Nessun obbligo di assunzione è previsto fino a 14 dipendenti, dai 15 ai 35 è necessario assumere un lavoratore disabile che sale a 2 nella fascia da 36 a 50 dipendenti. Le aziende con più di 50 dipendenti devono, invece, riservare il 7% dei posti in favore delle categorie protette.
La dimensione occupazionale dell’impresa, utilizzata come base di computo per il calcolo della quota di riserva, è determinata conteggiando tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, escludendo specifiche categorie (es. contratti a termine di durata fino a 6 mesi, apprendisti, dirigenti).
Nell’ipotesi in cui l’attività produttiva sia caratterizzata da specifiche condizioni (faticosità della prestazione, pericolosità o particolari modalità di svolgimento) che rendono difficile occupare l’intera quota di riserva, il datore di lavoro può richiedere di essere parzialmente esonerato dall’obbligo di assunzione.
Datori di lavoro interessati
Il nuovo decreto abroga e sostituisce il decreto del 10 marzo 2016 e si applica alle aziende che si avvalgono di lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
I datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione telematica entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato. L’autocertificazione deve includere informazioni dettagliate su base di computo, numero di lavoratori con disabilità e addetti a lavorazioni rischiose.
Contributo di esonero
L’importo giornaliero dovuto a titolo di contributo esonerativo è pari a 39,21 euro per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Il pagamento viene effettuato tramite avvisi generati dalla piattaforma PagoPA. Il primo versamento copre il trimestre di riferimento e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese del trimestre.
Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE.
L’autocertificazione deve essere riferita a tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto del presente decreto: non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.
I dati da dichiarare nell’autocertificazione sono:
- la base di computo;
- il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
- la quota di esonero.
La quota di esonero non può essere superiore:
- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
- alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.
Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione, è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.
N.B. In caso di mancato versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
Versamento del contributo di esonero
Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo nella misura corrispondente ad 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Disposizione transitoria
La nuova autocertificazione, attestante le unità in esonero in tutte le province interessate, riguarda:
– le aziende private e gli enti pubblici economici che inizieranno a fruire dell’esonero per la prima volta, tenute ad adempiere entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo;
– i datori di lavoro che già stanno beneficiando dell’esonero. Per questi ultimi, infatti, la presentazione entro il 31 ottobre 2024 equivale all’opzione per mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente, mentre quella avvenuta in data successiva comporta la decorrenza di una nuova pratica di esonero.
Una volta inserita l’autocertificazione, la procedura online genererà il primo avviso di pagamento utile a coprire il periodo compreso tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre, mentre i successivi avvisi copriranno l’intero trimestre e dovranno essere pagati, come sempre, entro il 10 del primo mese del trimestre medesimo.
I pagamenti saranno gestiti mediante la piattaforma PagoPA e, solo dopo il riscontro positivo del pagamento, l’autocertificazione sarà considerata come validamente presentata con decorrenza dell’esonero.
Fonte IPSOA.it
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