Tutto quello che c’è da sapere per gestire correttamente le ferie non godute e le relative implicazioni fiscali.
Spesso i dipendenti non riescono a usufruire di tutte le ferie a cui hanno diritto, generando dubbi su come vengono tassate e liquidate queste giornate non fruite.
Ferie aziendali: regole di godimento
Le ferie sono un diritto dei lavoratori, sancito dalla Costituzione (articolo 36). La normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 66/2003, stabilisce l’obbligo per i lavoratori di godere di almeno quattro settimane di ferie annuali, con specifiche modalità di fruizione e limiti temporali. Il Codice Civile, articolo 2109, stabilisce che almeno due delle quattro settimane obbligatorie di ferie debbano essere fruite preferibilmente in maniera continuata. Il d.lgs. 66/2003 specifica che le ferie sono un diritto da utilizzare nell’anno in cui vengono accumulate o entro i successivi 18 mesi.
Ferie non godute: quanto sono tassate
Precisiamo subito: le ferie non godute non sono monetizzabili. Ci sono però due eccezioni in cui, invece, le ferie devono essere pagate: in caso di dimissioni e di licenziamento. Si può anche compensare le ferie non godute con un’indennità nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda un numero di ferie superiore alle 4 settimane standard stabilite dalla legge.
Abbiamo visto che la normativa in materia (D.Lgs. 66/2003) prevede che ogni lavoratore goda di almeno 4 settimane di ferie per ogni anno di servizio. Di queste settimane, almeno 2 devono essere fruite nell’anno di maturazione mentre le restanti possono essere godute nei 18 mesi successivi al medesimo anno.
Contributi dovuti anche su ferie non godute
A questo obbligo di legge, l’INPS ha fatto seguire l’obbligazione contributiva: se il lavoratore non ha esaurito le ferie dell’anno in corso come previsto dalla normativa deve comunque pagare i contributi. Per questo, in caso di mancata fruizione trascorsi 18 mesi dalla maturazione, il datore applica una trattenuta per ferie non godute.
Se però il lavoratore subisce maggiori trattenute per questa ragione, nel momento in cui godrà effettivamente del periodo feriale si vedrà restituire i contributi anticipati ottenendo così un netto in busta paga più alto del previsto (a compensazione delle trattenute precedentemente subite).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute vengono tassate come il reddito ordinario. Ciò significa che sono soggette alle stesse aliquote fiscali applicate al salario. Questo perché, come ribadito da alcune sentenze della Cassazione, si tratta di un elemento di retribuzione nonostante il carattere risarcitorio. Da ciò fa seguito che si paga l’IRPEF con reddito da lavoro e si versano anche i contributi.
Come vengono liquidate le ferie non godute?
Le ferie non godute vengono liquidate attraverso un’indennità sostitutiva, che rappresenta il pagamento delle giornate di ferie non fruite. Questo pagamento è calcolato sulla base della retribuzione ordinaria del lavoratore. Le ferie non godute vengono liquidate come un giorno lavorativo normale, contribuendo alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
L’importo viene aggiunto alla busta paga e tassato come un normale reddito. È importante che questa liquidazione avvenga secondo i termini previsti dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile.
Come calcolare la tassazione per ferie non godute: un esempio
Per calcolare la tassazione delle ferie non godute, si parte dalla retribuzione giornaliera del lavoratore. Ad esempio, supponiamo che un lavoratore abbia una retribuzione mensile di 2.000 euro e un totale di 20 giorni lavorativi al mese. La retribuzione giornaliera sarà quindi di 100 euro. Se il lavoratore ha 5 giorni di ferie non godute, l’indennità sostitutiva sarà di 500 euro. Questo importo sarà aggiunto al reddito imponibile del mese e tassato secondo le aliquote IRPEF previste.
Ferie non godute e dimissioni: come funziona?
In caso di dimissioni, le ferie non godute devono essere monetizzate. Il datore di lavoro è obbligato a liquidare l’importo corrispondente alle ferie non fruite nel periodo di preavviso o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La tassazione segue le stesse regole applicate durante il rapporto di lavoro; quindi, l’importo sarà tassato come reddito ordinario. È importante che il lavoratore riceva questo pagamento in tempi brevi per evitare controversie legali.
Un altro punto importante da evidenziare è che, se il rapporto di lavoro viene interrotto, l’indennità corrisposta deve essere tassata nell’anno in corso se le ferie non godute si riferiscono a quell’anno. Se invece l’indennità copre un periodo di tempo più lungo, sarà soggetta a una tassazione separata.
Fonte PMI.It
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