Gli esoneri contributivi per i dipendenti previsti dalla legge di Bilancio 2024 si applicano soltanto alla contribuzione IVS a carico del lavoratore e dunque non coprono quasi mai l’intero importo dovuto, neanche in caso di esonero totale. Di conseguenza il datore di lavoro, in quanto responsabile in via esclusiva del versamento anche per la quota a carico del lavoratore, deve prestare la massima attenzione alle quote di trattenuta contributiva non IVS, che restano comunque dovute.
La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha prorogato fino a dicembre 2024 l’applicazione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Occorre però tenere ben presente il fatto che, stante il tenore letterale della norma, l’esonero si applica soltanto alla contribuzione IVS a carico del lavoratore e dunque non copre quasi mai l’intero importo dovuto, neanche in caso di esonero totale.
Quota di contribuzione non esonerabile
La contribuzione previdenziale trattenuta al lavoratore non include soltanto quote IVS ma anche somme destinate al finanziamento del FIS e della CIGS, nelle seguenti misure:
- 0,17% contributo FIS in caso di datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 0,26% contributo FIS in caso di datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato più di cinque dipendenti;
- 0,30% in caso di aliquota di contribuzione alla CIGS per i settori in cui è prevista l’integrazione salariale.
- A queste aliquote di contribuzione non si applica l’esonero.
Esonero lavoratori dipendenti
L’esonero spettante, in via automatica e senza bisogno di presentare alcuna istanza, si applica alla generalità dei lavoratori subordinati nella seguente misura:
- 7%, in caso di retribuzione imponibile non eccederà l’importo mensile di 1.923 euro,
- 6%, in caso di retribuzione imponibile mensile superiore a 1.923 euro, ma non a 2.692 euro.
Dunque, l’aliquota di esonero può cambiare in base al valore della retribuzione imponibile del periodo di paga oggetto di elaborazione.
In questo caso, stante la misura dell’esonero, la contribuzione residua dovuta include sempre anche la quota 0,30%, tranne che nel caso degli apprendisti per i quali la contribuzione dovuta è pari al 5,84% e dunque interamente assorbibile anche dall’esonero parziale.
Esonero lavoratrici madri
La legge di Bilancio 2024 prevede, all’art. 1 comma 180: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.”.
L’esonero è previsto per le lavoratrici madri di tre o più figli, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il medesimo esonero è esteso anche alle lavoratrici madri di due figli che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Si tratta dunque dell’abbattimento totale della contribuzione previdenziale IVS, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riproporzionare mensilmente (ovvero 250 euro mese).
In questo caso la lavoratrice, anche in caso di esonero applicabile al di sotto del tetto massimo, rimane comunque assoggettata alla contribuzione dovuta all’INPS per la CIGS o al FIS.
N.B. Il datore di lavoro deve prestare la massima attenzione a trattenere e versare all’INPS la contribuzione effettivamente dovuta in quanto è ritenuto per legge responsabile in via esclusiva del versamento anche per la quota a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa.
Fonte IPSOA.it
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