Entro tale scadenza devono essere inviate le informazioni sulle somme corrisposte al personale cessato dal servizio nel 2023 affinché l’ente possa effettuare in tempo il conguaglio ai fini delle Cu
I datori di lavoro hanno tempo fino al prossimo 21 febbraio per inviare all’Inps, esclusivamente per via telematica, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2023 al personale cessato dal servizio e per i quali l’Istituto svolge attività di sostituto d’imposta. A comunicarlo il messaggio n. 32/2024, pubblicato il 4 gennaio, e disponibile sul sito dell’ente previdenziale, che detta le modalità e le tempistiche per la trasmissione dei dati in questione.
L’Inps ricorda che per il fisco, in base all’articolo 51 del Tuir, fringe benefit e stock option, come altri compensi e vantaggi accessori erogati dal datore di lavoro a integrazione della retribuzione, devono essere considerati, in base al principio di onnicomprensività, redditi di lavoro dipendente.
In deroga alla disciplina generale, il decreto “Lavoro”, per il solo 2023, ha innalzato da 258,23 euro a 3mila euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 23/2023 (vedi articolo “Welfare aziendale 2023: le news approdate con il decreto “Lavoro””)
L’ente precisa ancora che nel caso in cui le somme o i valori erogati a titolo di fringe benefit e di stock option siano corrisposti ai dipendenti nell’anno di cessazione dal servizio con diritto alla pensione, l’Inps svolge il ruolo di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai datori di lavoro. Per tali compensi, continua il messaggio, vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente (quindi 2023 se erogati fino al 12 gennaio 2024).
In definitiva, in qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto, come prevede la normativa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i flussi delle Certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Da ciò la necessità di ricevere, entro il 21 febbraio 2024, i dati relativi ai fringe benefit e stock option erogati nel 2023 al personale cessato dal servizio.
I flussi arrivati in ritardo non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Cu 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente per via telematica utilizzano l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito dell’Inps, seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.
Nel menu di sinistra della pagina web del servizio, spiega ancora il messaggio, è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
• acquisizione di una singola comunicazione
• gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza
• invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
• ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare
• visualizzazione del manuale di istruzioni.
Fonte FiscoOggi.it
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