Per fruire dell’aliquota ridotta, gli apparecchi per la sicurezza del bebè devono avere il requisito dell’accessorietà con il bene principale altrimenti scontano l’imposta ordinaria
L’applicazione dell’aliquota Iva al 5% sui seggiolini auto dei bambini, prevista dal decreto Iva (n. 1-sexies Parte II-bis della Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972) può essere estesa al sistema di sicurezza antiabbandono in auto a patto che il dispositivo sia venduto congiuntamente al seggiolino. È la sintesi della risposta n. 308 del 28 aprile 2023 dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello presentata da un’azienda che realizza passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia.
La società chiede quale sia la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni dei dispositivi antiabbandono a tutela dei bambini, considerando che l’articolo 1 della legge n. 117/2018 ha introdotto ”l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
L’Agenzia, in via preliminare, ricorda l’obbligo per gli adulti di assicurare i bambini di statura inferiore a 1,50 m al sedile con un seggiolino omologato e adeguato al peso e, inoltre, se di età inferiore a quattro anni, l’ulteriore obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme antiabbandono.
L’Agenzia, inoltre, ricorda che il seggiolino auto beneficia dell’Iva nella misura del 5%, previsione che non può essere estesa ad altri beni a meno che non siano accessori al bene principale e siano venduti congiuntamente.
Sul tema dell’accessorietà l’Agenzia fa presente fra l’altro la prassi e le numerose pronunce Ue secondo cui ai fini Iva ”Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, causa C463/2016; sentenza del 25 febbraio 1999 causa C349/1996; sentenza del 19 luglio 2012, causa C44/2011; sentenza del 16 aprile 2015 causa C42/2014, sentenza dell’8 dicembre 2016, causa C208/2015 e risoluzione Agenzia n. 337/2008).
Come chiarito più volte dall’amministrazione finanziaria (risoluzioni n. 367/2008, n. 337/2008, n. 230/2002, n.163/2020, n. 348/2021), secondo le disposizioni Iva una cessione di beni o una prestazione di servizi può risultare accessoria ad un’operazione principale quando è effettuata:
- nei confronti dello stesso destinatario dell’operazione principale
- direttamente dal cedente/prestatore dell’operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese
mentre dal punto di vista oggettivo l’operazione accessoria e quella principale devono avere lo stesso obiettivo, un nesso di dipendenza funzionale ed essere complementari.
In conclusione, l’Agenzia chiarisce che se il dispositivo antiabbandono è venduto congiuntamente al seggiolino, ricorre il requisito dell’accessorietà e potrà fruire dell’aliquota Iva al 5 per cento sulla vendita. Diversamente la cessione separata dei due beni fa venire meno la funzione accessoria e il dispositivo dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria.
Fonte FiscoOggi.it
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