Nel caso in cui i dipendenti utilizzino la vettura personale per svolgere la propria attività fuori dal Comune della sede di lavoro, sarà tassabile solo la parte eccedente tale tariffa
L’indennità, che il datore di lavoro intende corrispondere al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede l’azienda, dovrà considerarsi non imponibile se uguale o inferiore alle tariffe del trasporto pubblico. Se, invece, risulti di importo maggiore, si dovrà considerare reddito di lavoro dipendente solo la parte eccedente. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 405/2022.
Con l’interpello in esame l’istante chiede di sapere se l’indennità che intende riconoscere ai propri dipendenti per l’utilizzo del mezzo personale di trasporto debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51comma 1, del Tuir o se possa rientrare nel regime delle trasferte (articolo 51 comma 5 del Tuir).
L’istante ritiene che l’erogazione dell’indennizzo equivalente alla spesa che il dipendente avrebbe effettuato se avesse preso i mezzi pubblici, possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle Aci, per lo svolgimento di attività lavorativa fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51, comma 5 del Tuir disciplina il regime fiscale delle indennità di trasferta del dipendente. La norma in particolare distingue il trattamento tributario a seconda che la prestazione lavorativa sia svolta o no nel territorio del Comune sede di lavoro. Le indennità per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale, in linea di massima, concorrono a formare il reddito, quelle fuori del territorio comunale hanno tre sistemi di tassazione a seconda del rimborso scelto (forfetario, misto e analitico). Per le trasferte fuori dal territorio del Comune è in ogni caso previsto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono al reddito se puntualmente documentati.
L’Agenzia nel ripercorrere la normativa e la prassi (articolo 1, comma 5 del Tuir, circolare n. 326/1997, risoluzione n. 92/2005, n. 191/200, n. 53/2009), ricorda quanto indicato nella circolare interna prodotta dall’istante, in cui è prevista un’indennità di trasporto per impossibilità oggettiva di raggiungere con mezzi pubblici il luogo di missione o le diverse sedi di servizio in trasferta durante la stessa giornata lavorativa o quando c’è la possibilità solo usando il mezzo proprio, di evitare le spese di pernottamento.
L’Agenzia evidenzia che nel caso rappresentato dall’istante l’indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico del mezzo utilizzato dal dipendente, che costituisce, come indicato dalla citata prassi, parametro di riferimento ai fini della detassazione.
In conclusione, se l’indennizzo è uguale o inferiore alle tariffe del trasporto pubblico dovrà considerarsi non imponibile, mentre nel caso in cui risulti di importo maggiore, la differenza dovrà essere computata come reddito di lavoro dipendente secondo le previsioni dell’articolo 51 comma 1 del Tuir.
Fonte FiscoOggi.it
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