Per poter usufruire dell’esonero da imposizione fiscale, i benefici erogati nel periodo d’imposta 2022 non possono superare il valore massimo di 200 euro per dipendente
Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2 del Dl “Ucraina-bis” (decreto legge n. 21/2022), con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale (articolo 51, comma 3, del Tuir), per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Nello specifico, la circolare chiarisce che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.
Restano escluse, pertanto, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.
Nell’ambito del settore privato vanno ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche:
- gli enti pubblici economici
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- i lavoratori autonomi.
Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Secondo il documento di prassi, i buoni benzina:
- possono essere corrisposti fin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, senza necessità di preventivi accordi contrattuali
- possono essere corrisposti anche ad personam
- sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir)
- possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici
- costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).
In particolare, la circolare spiega che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Inoltre, chiarisce che:
- l’agevolazione in esame deve essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit (ex articolo 51 del Tuir)
- trova applicazione il principio di cassa allargato, vale a dire che l’agevolazione riguarda i buoni carburante concessi ai dipendenti nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi
- il benefit, inteso come voucher, si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Da ultimo, il documento di prassi fornisce un importante chiarimento, in quanto afferma che è possibile sostituire il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), anche con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.
Fonte FiscoOggi.it
- Congedo parentale: modalità di calcolo dei periodi fruiti durante le festività di fine anno - 29 Novembre 2024
- Smart working: regole, diritti e procedure. Con le novità del DDL Lavoro - 28 Novembre 2024
- Fondo nuove competenze: al via la terza edizione. Come si ottengono i contributi - 27 Novembre 2024