La legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ):
- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
L’Istituto, con il messaggio 31 marzo 2022, n. 1459, illustra i contenuti della nuova misura, le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.
Fonte INPS.it
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