Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha introdotto nuove misure relative al trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
La norma prevede, in particolare, che le imprese con almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e con almeno mille dipendenti possono richiedere la proroga del trattamento di integrazione salariale fino a un massimo di 26 settimane ulteriori, fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di previsto.
L’INPS, con il messaggio del 18 febbraio 2022, n. 816, fornisce le istruzioni utili ai datori di lavoro interessati, informando che è possibile presentare la domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” per un periodo della durata massima di 13 settimane, collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati e fruibile entro il 31 marzo 2022. Gli stessi datori di lavoro, con un’altra domanda, possono chiedere un’ulteriore proroga fino a un massimo di 13 settimane aggiuntive, completando così le 26 settimane complessive previste dalla legge. Anche questo periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” ed è fruibile entro il 31 marzo 2022.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, il messaggio informa che entro il 31 marzo 2022 è possibile presentare domanda per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022, mentre per periodi decorrenti dal 1° marzo 2022 la domanda deve essere inviata entro il 30 aprile 2022.
Il messaggio indica, inoltre, le modalità di esposizione del conguaglio delle integrazioni salariali nei flussi Uniemens e le istruzioni contabili.
Fonte INPS.it
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