Nell’ambito della disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”, l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata dal legislatore.
L’INPS, con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, comunica che, per il 2022 non è possibile, quindi, riconoscere le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili (commi 1 e 2, articolo 26, decreto-legge 18/2020).
Il messaggio fornisce le istruzioni operative per le strutture territoriali e per gli Uffici medico legali, precisando le modalità del riconoscimento delle tutele per gli eventi che si collocano tra il 2021 e 2022.
Fonte INPS.it
- Bonus “Natale” ampliato: i chiarimenti sull’ultima novità - 20 Novembre 2024
- LiPE in scadenza: nuovo calendario comunicazioni IVA trimestrali - 18 Novembre 2024
- Periodi non coperti da contribuzione previdenziale: come recuperarli e quanto costa - 18 Novembre 2024