Il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha distinto i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, in tre gruppi, a seconda che:• prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;• prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;• prestino attività a tempo indeterminato.
Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entrato in vigore il 26 maggio 2021, chiarisce che per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo, sono riconosciute le tutele previste nel T.U. maternità/paternità per i lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti di lavoro autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico. Il secondo comma del citato articolo 59-bis introduce, inoltre, un nuovo criterio di individuazione della retribuzione media globale giornaliera.
Con la circolare INPS 10 dicembre 2021, n. 182 si forniscono indicazioni operative in relazione alle differenti tutele in materia di maternità e paternità spettanti ai lavoratori dello spettacolo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro, nonché sulle diverse modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera di tali lavoratori.
Fonte INPS.it
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