Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 57 l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per l’attuazione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Rilancio del 2020, e l’11 novembre ha concluso le attività di gestione delle domande comunicando alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato.
La quota eccedente l’esonero autorizzato e le contribuzioni escluse dall’esonero dovranno essere versate entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, decorrente pertanto dall’11 novembre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Con il messaggio 2 dicembre 2021, n. 4293 l’Istituto comunica che, tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante rateazione. In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre saranno dovuti i soli interessi di dilazione.
A decorrere dal 14 dicembre sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà, oltre alle sanzioni, l’applicazione degli interessi di dilazione.
Fonte INPS.it
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