Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), in relazione all’emergenza Covid-19, ha previsto che i percettori di ammortizzatori sociali – per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore – e i percettori di NASpI , DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza possono stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Tali contratti non comportano la perdita o la riduzione dei benefici previsti, purché rimangano nel limite di reddito di 2.000 euro per il 2020.
Il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha esteso queste disposizioni fino al 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, fino al termine dello stesso.
Pertanto, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, durante la fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
È quanto comunica l’INPS con messaggio 22 novembre 2021, n. 4079 precisando, tra l’altro, che i 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. L’interessato, pertanto, attraverso la trasmissione del modello “NASpI -Com”, comunicherà le giornate in cui presta l’attività lavorativa nell’ambito del contratto di lavoro.
Fonte INPS.it
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