Il decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) introduce un ulteriore periodo di trattamenti di assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.
Possono accedere all’estensione del periodo i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni.
I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146/2021.
Queste le prime indicazioni sul nuovo periodo di trattamenti emergenziali illustrati dall’Istituto con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4034, in attesa della circolare con cui verranno dettagliate le innovazioni apportate dal decreto Fiscale in materia di ammortizzatori sociali.
Il messaggio si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale:
- ordinari, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
- ordinari, per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 20, decreto-legge 18/2020;
- straordinario, in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Fonte INPS.it
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