Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il decreto prevedeva la possibilità di rinuncia alla frazione di esonero richiesto in precedenza e non goduto, e contestualmente la possibilità di presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Il datore di lavoro poteva esercitatare la facoltà anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
Alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal decreto n. 137/2020.
L’Istituto, con il messaggio 14 Ottobre 2021, n. 3475, chiarisce che i datori di lavoro che varsano nella condizione descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal decreto 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
Si precisa, inoltre, che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come previsto nella circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal decreto-legge n. 137/2020.
Infine, con il messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia del decreto n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.
Fonte INPS.it
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