Le somme non dovranno quindi essere indicate nel modello 770. Sono sottoposti a ritenuta invece gli importi percepiti dai dipendenti ai quali dovrà essere rilasciata la Certificazione unica
I contributi straordinari erogati dall’ente bilaterale ai lavoratori autonomi e alle aziende sono esenti dall’Irpef, mentre concorrono alla formazione del reddito dei loro dipendenti. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 492 del 20 luglio 2021. La norma agevolativa prevista dal decreto “Ristori”, che esclude tali somme da tassazione, è circoscritta ai sostegni percepiti da chi esercita attività d’impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.
Tra le attività svolte dall’istante dell’interpello rientra l’erogazione di contributi liberali a sostegno dei lavoratori e delle aziende aderenti in difficoltà economica determinata da situazioni eccezionali. Circostanza che si è presentata lo scorso anno a causa del Covid-19. In particolare, l’ente ha versato agli iscritti, che hanno usufruito di ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza, un bonus economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso. Alle imprese che hanno dovuto utilizzare gli ammortizzatori sociali per il proprio personale ha donato dispositivi di protezione individuali e attrezzature necessarie all’apertura dell’attività per un valore economico variabile rispetto al numero dei dipendenti.
I dubbi da risolvere sono tre. Il contribuente chiede se:
- tali contributi costituiscano reddito imponibile per dipendenti e imprese
- debba essere rilasciata la Certificazione unica ai lavoratori
- le somme erogate alle aziende debbano essere indicati nel modello 770.
Le prestazioni assistenziali erogate dagli enti bilaterali ai dipendenti e ai loro datori di lavoro sono imponibili, spiega l’Agenzia delle entrate, secondo i principi generali di tassazione, se inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi. Nello specifico, il comma 2 della norma stabilisce che i “proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Di conseguenza, sono imponibili le retribuzioni sostitutive o integrative di redditi e non le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale e quelle non inquadrabili in una delle altre categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.
Questa la regola generale, che però può essere derogata dal legislatore, il quale, con specifiche norme, può disporre ipotesi di esenzione.
È quanto avvenuto per effetto della crisi economica causa dall’emergenza pandemica. Tra le misure adottate a sostegno delle imprese e dei lavoratori l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha escluso da tassazione tutti i contributi erogati, in via eccezionale, da chiunque e in qualsiasi modo, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi.
La disposizione agevolativa non menziona i contributi straordinari percepiti dai lavoratori dipendenti. Di conseguenza, chiarisce l’amministrazione finanziaria, i bonus versati a tali soggetti dall’ente, quali somme sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Tuir, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, con obbligo di applicazione della ritenuta da parte dell’istante e rilascio della Certificazione unica.
Non costituiscono invece redditi imponibili, come stabilisce l’articolo 10-bis del Dl “Ristori”, i sostegni economici erogati nei confronti di esercenti attività d’impresa, arte o professione e lavoratori autonomi. L’Agenzia precisa, inoltre, che l’ente non dovrà indicare tali contributi nel 770.
Fonte FiscoOggi.it
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