Con la circolare INPS 8 giugno 2021, n. 81 l’Istituto informa che a seguito della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche delle Università non statali legalmente riconosciute e delle Università statali sia inderogabilmente la stessa.
Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro).
Conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici, sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università pubbliche, dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.
Fonte INPS.it
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