Nell’ambito delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione Ordinaria o in Deroga e assegno ordinario) introdotti dalla stessa norma.
L’Istituto ha fornito le indicazioni operative sull’esonero con la circolare INPS 18 settembre 2020, n. 105, il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254 e il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30.
Il messaggio 17 maggio 2021, n. 1956 chiarisce ora che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia (articolo 19, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.
Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.
Fonte INPS.it
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