Nell’ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, la legge prevede che possano essere erogate prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro. Inoltre, per accedere alla prestazione di esodo, è previsto che lo stesso datore di lavoro presenti all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa correlata.
Il messaggio 20 gennaio 2016, n. 216 ha reso noto il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione. Ulteriori indicazioni sullo schema di fideiussione sono state poi fornite con il messaggio 12 ottobre 2016 n. 4095.
Con il messaggio 4 maggio 2021, n. 1797 l’INPS fornisce ora alcune precisazioni operative sulla predisposizione della garanzia fideiussoria.
Fonte INPS.it
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