L’Agenzia delle entrate, su input del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, specifica che nulla cambia in materia di predisposizione della Certificazione unica
In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, naturalmente anche e soprattutto con riferimento a quelli Covid-19, la redazione della Certificazione unica 2021 rimane immutata. I sostituti d’imposta, che non hanno applicato la clausola di salvaguardia (articolo 128, Dl “Rilancio”), per l’attribuzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo, in presenza di aiuti extra ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020, non saranno obbligati, ma potranno scegliere se compilare i punti 478, 479 e 480 della Cu.
In particolare, l’articolo 128 del decreto legge n. 34/2020, al comma 1, ha previsto che per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, per il 2020, il bonus Irpef (articolo 13, comma 1-bis, del Tuir) e il trattamento integrativo (articolo 1, Dl n. 3/2020), spettano anche se l’imposta lorda calcolata è di importo inferiore alla detrazione spettante, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel “Cura Italia”. Pertanto, il sostituto deve riconoscerli assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
In particolare, il sostituto dovrà:
- barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito
- compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato
- compilare il punto 480, indicando l’importo teorico del reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria.
Ebbene, su input del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, l’Agenzia delle entrate ha confermato che la compilazione di questi punti, per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia, è opzionale e non obbligatoria. La conferma nelle faq dell’Agenzia sull’argomento.
Fonte FiscoOggi.it
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