Tassazione separata sull’emolumento corrisposto dalla società prima del licenziamento, a titolo di trattamento incentivante, strettamente correlato alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
La società, che, in ragione di un’intesa con le parti sindacali, ha previsto un sostegno economico legato alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, sulla somma che, a titolo di “anticipazione” del trattamento di incentivo all’esodo, viene corrisposta, prima del licenziamento, ad un ristretto numero di lavoratori che hanno manifestato l’adesione al piano di licenziamento, è tenuta ad applicare l’imposta separatamente. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 177 del 16 marzo 2021.
A porre il quesito è una società che, nell’ambito di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione dei costi, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per la totalità del personale non dirigenziale occupato presso le sedi centrali e periferiche. La procedura, definita in sede ministeriale ad aprile del 2020, è frutto di un accordo tra le parti e prevede che i lavoratori che aderiscono all’accordo e non si oppongono al licenziamento comunichino l’adesione al programmato piano di uscite con una Manifestazione di volontà, in forma scritta entro ottobre 2020.
L’istante precisa, inoltre, di aver stipulato un’intesa con le parti sindacali interessate, in cui è stato previsto, per i lavoratori che avessero manifestato la volontà di aderire all’accordo, il riconoscimento di un sostegno economico, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto di lavoro riconosciute per legge e contrattualmente dovute, del quale una quota maggiormente rilevante erogata in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di “incentivazione all’esodo”, e un’altra minima quota a titolo di transazione generale. Nei fatti, i lavoratori hanno cominciato da aprile scorso a inviare le proprie Manifestazioni di volontà, indicando la data per la risoluzione del rapporto e maturando il diritto a percepire l’incentivo all’esodo da erogare, in base agli accordi, dal mese successivo al licenziamento, in corrispondenza dell’emissione del cedolino paga di fine rapporto.
L’evoluzione della situazione socio economica, legata anche alla crisi da epidemia di Covid-19, ha comportato che, successivamente, per esigenze tecnico organizzative, la società ha stipulato una serie di accordi individuali con alcuni dei lavoratori che avevano già manifestato la volontà di adesione all’accordo, indicando nel mese di giugno 2020 la data di risoluzione del rapporto di lavoro e posticipando, quindi, la cessazione del rapporto di lavoro per il tempo ritenuto necessario a soddisfare le esigenze aziendali. Con quest’ultima intesa i dipendenti accettavano anche lo spostamento dell’erogazione dell’incentivo.
La situazione pandemica non è migliorata con il passare dei mesi e nell’autunno la società e i lavoratori già destinatari della prima proroga ne concordano una seconda, posticipando ulteriormente la risoluzione del rapporto di lavoro al primo semestre del 2021. Nella seconda intesa è stata nuovamente prevista la condizione dello “slittamento” del pagamento dell’incentivo all’esodo in corrispondenza del nuovo termine di cessazione del rapporto di lavoro.
A questo punto la società ha voluto non attendere il licenziamento dei lavoratori che hanno aderito alle proroghe ed erogare l’incentivo entro dicembre del 2020. In forza di tale volontà, l’istante chiede se la quota di incentivo all’esodo, erogata nel corso del rapporto di lavoro, può essere assoggettata a tassazione separata, in luogo di quella ordinaria, a titolo anticipazione del trattamento incentivante e, conseguentemente, applicare gli articoli 17 e 19 del Tuir sulla tassazione separata.
L’Agenzia è d’accordo. L’articolo 17 del Tuir, infatti, spiega la risposta, dispone l’applicazione della tassazione separata sulle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto. La circolare n. 29/2001 ha chiarito che vanno considerate tra tali indennità e somme anche quelle percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro e che trovano nella predetta cessazione la loro causa.
Tra le altre indennità e somme, è ricompreso l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al Tfr, volte ad incentivare l’esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale, questo tipo di emolumenti, come cita il comma 2 dell’articolo 19 del Tuir, “anche se commisurati alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1”, ovvero con la stessa aliquota del Tfr.
Poi, l’Agenzia richiama il comma 4 dell’articolo 19, in base al quale il datore di lavoro può erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, o che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Detto ciò, nel caso in esame, in ragione di quanto concordato tra la parte datoriale e quella sindacale, considerato che il sostegno economico è legato alla cessazione del rapporto di lavoro e il legislatore, per tale tipologia di emolumento, prevede una corresponsione anche in forma anticipata, l’Agenzia ritiene che la società deve applicare l’imposta separatamente sull’anticipo del trattamento di incentivo all’esodo, corrisposto ad un ristretto numero di lavoratori che hanno inviato la propria Manifestazione di Volontà, con l’indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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