L’istituto universitario, in qualità di collettore e destinatario delle elargizioni, può effettuare, in sede di conguaglio, la detrazione del 30% sull’importo trattenuto ai dipendenti sul cedolino-paga
Il datore di lavoro-sostituto d’imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%, prevista dall’articolo 66 del decreto “Cura Italia”, sull’importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 138 del 3 marzo 2021.
Il quesito è posto da una università che ha promosso due campagne di raccolta fondi tra il personale docente e tecnico amministrativo, per le quali è prevista una trattenuta sullo stipendio.
La prima raccolta è finalizzata a sostenere la ricerca sul nuovo Coronavirus (Sars-CoV2), la seconda è destinata a sostenere l’accesso e la prosecuzione allo studio in favore di tutti gli studenti e delle relative famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza.
Le somme raccolte, all’interno del bilancio dell’università, sono allocate con un giro contabile interno su due progetti dedicati.
In entrambi i casi, i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell’Ateneo presente sulla intranet al quale bisogna accreditarsi con matricola e password personali. Inoltre, nel cedolino del dipendente relativo al mese in cui la trattenuta è effettuata, l’erogazione liberale è stata destinata al progetto indicato dal dipendente.
L’istante chiede se sia possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, la detrazione d’imposta del 30%, per un importo non superiore a 30mila euro, prevista per le erogazioni liberali dall’articolo 66 del decreto “Cura Italia”.
L’Agenzia ricorda che tale norma prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 e in particolare il comma 1 stabilisce che “Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”.
A corollario della norma l’Agenzia richiama quanto già chiarito in merito con le circolari n. 8/2020 e n. 11/2020, nonché con le risoluzioni n. 21/2020 e n. 25/2020.
L’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto di imposta di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente-sostituito a fronte di oneri da quest’ultimo sostenuti per il tramite del datore di lavoro e, cioè, mediante una trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, la detrazione per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è prevista, come anticipato, dall’articolo 66 del “Cura Italia”, norma che non contiene alcun riferimento all’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, né prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto d’imposta, in caso di erogazioni liberali effettuate tramite quest’ultimo, di riconoscere la detrazione al dipendente in sede di conguaglio.
In ogni caso, osserva l’Agenzia, anche nella situazione prospettata dall’istante i dipendenti effettuano le erogazioni in denaro sostenendo l’onere tramite del datore di lavoro, nel contempo collettore e destinatario delle erogazioni stesse.
Il datore di lavoro, una volta che i propri dipendenti hanno manifestato la volontà di donare, opera la trattenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore e, nell’ambito degli ordinari poteri connessi all’erogazione degli emolumenti dovuti per la prestazione lavorativa, riconosce la detrazione spettante sulle predette liberalità in sede di conguaglio, semplificando gli adempimenti a carico dei dipendenti e assicurando la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell’erogazione al dipendente e la finalità di quest’ultima.
In questo senso, l’Agenzia ricorda di essersi già espressa con le risoluzioni n. 441/2008 e 160/2009 per consentire al datore di lavoro, in caso di erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione del 19% dell’importo trattenuto al dipendente e versato per suo conto alla Onlus destinataria delle erogazioni medesime, fornendo indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali eseguite, tramite il datore di lavoro, alle Onlus.
Queste stesse indicazioni possono riguardare il caso prospettato dall’istante, nell’ipotesi in cui questi sia, allo stesso tempo, collettore e destinatario delle erogazioni liberali, dal momento che:
- per entrambe le tipologie di donazioni, i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell’Ateneo al quale si sono accreditati con matricola e password personali
- le trattenute sui rispettivi stipendi prevedono una apposita voce, risultante dal cedolino-paga, dalla quale risulta che l’erogazione liberale è stata effettuata con la causale corrispondente alla specifica finalità della raccolta
- il cedolino-paga costituisce il documento attestante il sostenimento dell’onere da parte del dipendente.
L’Agenzia delle entrate conclude, quindi, data la particolare finalità di semplificazione degli adempimenti, che l’istante, nella sua qualità di datore di lavoro-sostituto d’imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%, prevista dall’articolo 66 del “Cura Italia”, sull’importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.
Fonte FiscoOggi.it
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