Con la circolare INPS 24 novembre 2020, n. 133, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dell’esonero contributivo per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 15 agosto (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) al 31 dicembre 2020.
Ai fini della fruizione dell’esonero mediante conguaglio, le modalità operative prevedevano l’esposizione dell’importo corrente del beneficio a partire dal flusso UNIEMENS di competenza novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità pregresse, comprese tra agosto e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi di competenza da novembre a gennaio 2021.
Con il messaggio 25 febbraio 2021, n. 832, l’Istituto comunica che è stata ampliata la validità del codice causale “L537”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.
Fonte INPS.it
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