L’articolo 14 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto Agosto) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina le preclusioni nelle ipotesi di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro, e introduce, al tempo stesso, alcune eccezioni alle suddette preclusioni.
In particolare, le preclusioni e le sospensioni non si applicano in caso di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, che produce effetto risolutivo del rapporto di lavoro soltanto per i lavoratori che aderiscono al citato accordo e secondo le modalità previste dallo stesso.
Con il messaggio 5 febbraio 2021, n. 528, l’INPS fornisce indicazioni in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento.
Dal 15 agosto 2020 le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”. I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.
In caso di revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale, al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.
Durante tale periodo le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.
I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.
Fonte INPS.it
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