Con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sono previste ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza con decorrenza dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.
Con il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 sono confermate le misure già adottate con i precedenti decreti sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle altre misure di protezione, sul divieto di assembramento nonché le raccomandazioni sul ricorso al lavoro agile.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Restano in vigore le specifiche restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione e per le attività commerciali.
Per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito, in deroga ai protocolli e alle linee guida vigenti, un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Continuano ad essere sospesi i convegni, i congressi e gli eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
È sospeso anche lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza alcuni corsi tra cui quelli di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Sono, altresì, consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
Le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svolte.
Sono, inoltre, previste misure specifiche di contenimento del contagio per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un livello di rischio alto.
Le disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile
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